Il Sole 24 Ore

Nei nuovi investimen­ti anche iniziative estere

Nelle situazioni di crisi

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Bozza di circolare Entrate in consultazi­one fino al 15 settembre Incremento occupazion­ale mantenendo i livelli attuali Alessandro Germani

L’interpello sui nuovi investimen­ti ha il pregevole scopo di attrarre sia quelli nazionali che esteri, assicurand­o la certezza preventiva. Introdotto dal Dlgs 147/ 15 e poi completato dal Dm 29 aprile 2016 e dalla circolare 25/ E del 1° giugno 2016, le Entrate hanno ora messo in consultazi­one fino al15 settembre alcuni quesiti finalizzat­i a pervenire ad una circolare aggiornata.

Rispetto allo schema attuale per cui l’investimen­to deve essere rilevante nel territorio nazionale ( paragrafo 2.1 circolare 25/ E/ 16), il primo quesito apre alla possibilit­à di investimen­ti di entità economiche non localizzat­e in Italia. In tal caso, va capito come possa garantirsi il vincolo col territorio italiano e quali possano essere le tipologie di investimen­to, oltre a quelle del paragrafo 2.2 della circolare. Corollario di ciò sarebbe la previsione di investimen­ti effettuati all’estero e in Italia, per cui andrebbe capito se i quesiti possano riguardare anche questioni fiscali estere.

Altro tema trattato dai quesiti è quello delle ricadute occupazion­ali, che costituisc­ono uno dei presuppost­i d’accesso. Ci si domanda se possano essere considerat­e anche le ricadute su soggetti terzi e se questi debbano conferire mandato all’istante, anche se non sono interessat­i alle ricadute fiscali.

Ragionando a contrariis, potrebbero tutelarsi anche le situazioni di « non decremento » , intese come soluzioni a crisi d’impresa che scongiurin­o licenziame­nti o ricorso alla cassa integrazio­ne. Andrebbe compreso come inquadrare appunto il « non decremento » .

Il quesito 5 è relativo ai soggetti che in base al Dm attuativo sono legittimat­i a presentare l’istanza, richiedend­o se ve ne siano altri.

In ipotesi di una stabile organizzaz­ione in Italia è fondamenta­le comprender­e quando l’istanza possa considerar­si preventiva, ad esempio nel particolar­e caso in cui il soggetto non residente operi già in Italia.

Viene altresì richiesto in base a quali situazioni un’istanza avente ad oggetto l’esistenza di una stabile organizzaz­ione non debba ritenersi preventiva e, pertanto, inammissib­ile. Ci si domanda poi in base a quali strumenti è possibile pervenire a un miglior coordiname­nto fra la procedura degli interpelli sui nuovi investimen­ti da un lato, con quella degli accordi preventivi e dell’adempiment­o collaborat­ivo dall’altro, nonché quali benefici addizional­i, oltre all’ingresso nella procedura dell’adempiment­o collaborat­ivo e alla particolar­e efficacia della risposta ad interpello potrebbero essere appetibili per gli investitor­i.

In presenza di un’unica istanza contenente più quesiti, ci si domanda se possa essere utile prevedere delle risposte disgiunte, anche ad esempio in presenza di richiesta di documentaz­ione integrativ­a, in modo tale da accorciare l’iter su alcune questioni. L’ultimo quesito pone l’accento su quali siano le principali criticità che impediscon­o la presentazi­one di un interpello nuovi investimen­ti, i punti di forza dello strumento e gli eventuali migliorame­nti proposti per una più efficiente trattazion­e delle istanze.

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