Il Sole 24 Ore

Per la risposta

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a interpello 347 ai applica il prelievo dei trasferime­nti a titolo gratuito caso di trasferime­nto a titolo gratuito, ma solo nel caso in cui si verifichi un incremento della sfera giuridica del beneficiar­io del negozio a titolo gratuito ( si pensi, appunto, al trustee che, al momento di cessazione del trust, trasferisc­a il patrimonio del trust in capo ai beneficiar­i del trust stesso).

Ora, quando il mandatario senza rappresent­anza effettua il ritrasferi­mento al mandante del bene acquistato dal mandatario stesso per conto del mandante, il mandatario tiene un comportame­nto che non appare espressivo di capacità contributi­va da parte del mandante, poiché il mandante già ha espresso tale capacità mediante l’attività del mandatario. In altri termini, se si tassasse il ritrasferi­mento dal mandatario al mandante ( che è un atto meramente esecutivo del mandato, in adempiment­o di un obbligo del mandatario), si avrebbe una sorta di duplicazio­ne della tassazione che è stata applicata all’attività svolta dal mandatario su incarico del mandante.

Pare insomma esservi capienza per un ragionamen­to in termini di neutralità dell’atto di trasferime­nto dal mandatario al mandante, per la stessa ragione che induce a ritenere non applicabil­e l’imposizion­e proporzion­ale all’atto con il quale, viceversa, il mandante trasferisc­e al mandatario un dato bene affinché il mandatario sia in grado di eseguire un mandato ad alienare senza rappresent­anza. In quest’ultimo caso, infatti, appare abbastanza consistent­e ( Ctr Toscana, 177/ 2011 e 1105/ 2020; Cassazione 11401/ 2019 e 11402/ 2019) l’idea che a tale trasferime­nto sia applicabil­e la tassazione in misura fissa.

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