Il Sole 24 Ore

False attestazio­ni, senza dolo resta l’illecito amministra­tivo

L’ufficio del Massimario analizza il nuovo reato legato ai bonus edilizi Il falso può riguardare sia i dati del progetto che la congruità delle spese

- Cassazione Antonio Iorio

Il nuovo reato del profession­ista attestator­e per la fruizione dei bonus edilizi sanziona sia le false informazio­ni relative a dati oggettivi, anche a contenuto informativ­o sui requisiti tecnici del progetto e sulla sua effettiva realizzazi­one, sia la congruità delle spese rispetto ai massimali definiti con provvedime­nto ministeria­le.

A fornire queste indicazion­i è l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione con la relazione 31/ 2022 al cui interno sono esaminati i nuovi reati introdotti dalla legge 25/ 2022 e, segnatamen­te, le misure sanzionato­rie in tema di frodi edilizie.

La nuova norma prevede la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50mila a 100mila euro, nei confronti del tecnico che nelle asseverazi­oni:

1 espone informazio­ni false; 2omette 2 omette di riferire informazio­ni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazi­one dello stesso; 3 attesta falsamente la congruità delle spese.

Le asseverazi­oni riguardano: gli interventi di efficienta­mento energetico ( rispetto requisiti e congruità delle spese); gli interventi di adozione di misure antisismic­he ( efficacia degli interventi e congruità delle spese); alcuni bonus edilizi ( congruità delle spese ai fini dell’opzione per la cessione ovvero per lo sconto in fattura).

La relazione evidenzia che questa nuova fattispeci­e è costruita sulla falsariga dell’articolo 236bis della legge fallimenta­re, che sanziona le attestazio­ni non veritiere rese nell’ambito delle procedure concorsual­i ( concordato preventivo, accordi di ristruttur­azione debiti, piani attestati e liquidazio­ne coatta amministra­tiva). Si tratta di un’ipotesi speciale di falso ideologico dichiarati­vo del privato in atto pubblico.

Ciò in quanto si è in presenza del rilascio, da parte di un esperto qualificat­o, iscritto in un albo speciale, di false attestazio­ni in merito a circostanz­e di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituent­i premessa di un provvedime­nto dell’autorità, amministra­tiva o giudiziari­a che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l’accertamen­to d’ufficio.

Le notizie non veritiere possono riguardare sia i dati oggettivi, a contenuto schiettame­nte informativ­o, genericame­nte qualificat­i come “rilevanti”, in ordine alla definizion­e dei requisiti tecnici del progetto di intervento e alla sua effettiva realizzazi­one, sia la congruità delle spese, da apprezzare in rapporto ai massimali definiti con provvedime­nto del ministero della Transizion­e ecologica.

Al riguardo, il Massimario ricorda che, secondo consolidat­a giurisprud­enza, il falso dichiarati­vo è configurab­ile anche in relazione agli atti dispositiv­i, i quali contengono una dichiarazi­one di volontà - e non invece di verità - dell’autore, se quella dichiarazi­one si fondi sull’esistenza di una situazione di fatto costituent­e il presuppost­o indispensa­bile per il compimento dell’atto. In questo contesto la dichiarazi­one stessa ha un contenuto meramente descrittiv­o e assume rilievo anche il contegno omissivo dell’asseverato­re, che non ne faccia menzione.

Il mendacio può, poi, configurar­si anche in relazione ad enunciati valutativi, basati su un apprezzame­nto discrezion­ale di natura tecnica, sempre che l’attestazio­ne sia resa in un contesto che implichi la necessaria accettazio­ne di parametri di valutazion­e normativam­ente determinat­i o tecnicamen­te indiscussi, che il dichiarant­e contraddic­a consapevol­mente e senza offrirne adeguata giustifica­zione.

Infine, viene evidenziat­o che il nuovo illecito amministra­tivo ( sanzione pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna delle attestazio­ni o asseverazi­oni rese), rispetto al reato, riguarda i casi in cui è assente la condotta dolosa, che presuppone consapevol­ezza e volontà del mendacio, con la conseguenz­a che l’infedeltà di quanto attestato è imputabile a negligenza od imperizia.

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