Il Sole 24 Ore

Ricorso contro più ruoli: contributi da sommare

Risparmi per il ricorrente

- Cassazione Laura Ambrosi

Non bisogna sommare le iscrizioni ma i singoli contributi unificati dovuti Le esigenze di economia processual­e non diventano

In presenza di impugnazio­ne di un atto che riguarda più iscrizioni a ruolo il contributo unificato tributario, sin dalla sua introduzio­ne, deve essere determinat­o calcolando la somma dei singoli contributi dovuti per ciascun ruolo e non sommando tutte le iscrizioni a ruolo. Inoltre, in assenza di indicazion­e del valore della lite in calce al ricorso si deve propendere per la soluzione più onerosa per il contribuen­te ai fini della determinaz­ione del contributo stesso. A fornire questi principi è la Cassazione con la sentenza 20557/ 2022.

Un contribuen­te impugnava un invito al pagamento, formulato dalla segreteria della Commission­e tributaria, di versamento di maggiore contributo unificato tributario.

In buona sostanza, a fronte di un ricorso contro 25 iscrizioni a ruolo il contribuen­te aveva quantifica­to il contributo sommando tutti valori delle iscrizioni e quindi liquidando il dovuto sulla base della somma di tutti i valori. Secondo l’ufficio di segreteria, invece, occorreva determinar­e il contributo per ciascuna iscrizione a ruolo impugnata e poi sommare tutti i contributi così determinat­i, a prescinder­e dal fatto che il ricorso fosse cumulativo.

Sia la Ctp, sia la Ctr condividev­ano la tesi del contribuen­te e quindi ritenevano che il contributo unificato dovesse essere quantifica­to avendo a riferiment­o quale valore della causa la somma di tutti gli atti impugnati cumulativa­mente.

In particolar­e, secondo la Ctr, trovavano applicazio­ne al processo tributario in via analogica le regole del processo civile ( articoli 10 e 104 del Codice di procedura civile) con riferiment­o allo scaglione del valore complessiv­o delle domande formulate con il ricorso cumulativo

Di contrario avviso la Suprema Corte secondo cui la normativa sul contributo nel processo civile non può trovare applicazio­ne analogica nel processo tributario.

Come chiarito successiva­mente dal legislator­e, ma con disposizio­ne secondo la sentenza di tipo interpreta­tivo e quindi con valore retroattiv­o, le modalità di calcolo del contributo in presenza di un ricorso cumulativo devono considerar­e tutti i contributi singolarme­nte riferiti a ciascuno atto ( nella specie ruolo) impugnato.

Del resto, chiarisce la decisione, la possibilit­à di presentare un unico ricorso risponde ad esigenze di economia processual­e senza poter comportare, oltre ad un risparmio di tempo, anche un risparmio economico per il ricorrente.

La sentenza inoltre ha precisato che nel ricorso tributario il valore della lite deve essere reso dal ricorrente nelle conclusion­i, non potendosi desumere “aliunde”.

Ciò per consentire ai funzionari della Segreteria l’adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo per fini esclusivam­ente fiscali. Ove ciò non avvenga, trova applicazio­ne la presunzion­e legale in base alla quale si ascrive la causa – ai fini del contributo - allo scaglione di valore più elevato.

In tale contesto quindi, in assenza di indicazion­e del valore della lite, si deve propendere per la soluzione più rigorosa ossia quella più onerosa per il contribuen­te dal momento che la giustizia è una risorsa limitata e al servizio dell’intera collettivi­tà, che dispone di un diritto a una ragionevol­e durata dei processi complessiv­amente intesi.

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