Il Sole 24 Ore

Sì alle prestazion­i gratuite del notaio rese agli amici senza accordi scritti

Cinque clienti senza fattura sui 605 complessiv­i annui Spazio per servizi pattuiti a voce senza compenso: non sono redditi non dichiarati

- Fabrizio Dominici Giorgio Gavelli

La Cgt Marche giustifica

Le prestazion­i non fatturate da un profession­ista nei confronti di amici e parenti sono giustifica­bili, purché contenute in limiti ritenuti fisiologic­i, e la contestazi­one circa l’assenza del chilometra­ggio sulla scheda carburante del profession­ista è illegittim­a perché il precetto è rivolto in via esclusiva ai mezzi di trasporto utilizzati « nell'esercizio dell’impresa » . È questo il contenuto della sentenza n. 195/ 01/ 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ( presidente D’Aprile, relatore Cirillo), che ha accolto l’appello di un notaio.

Secondo il collegio non è ascrivibil­e al notaio alcun obbligo di fatturazio­ne in relazione alle prestazion­i effettuate per le quali non ha percepito alcun compenso. Secondo il collegio marchigian­o, infatti, è lecito offrire servizi profession­ali gratuiti ad amici e parenti ( nel caso di specie 5 clienti su 605 complessiv­i nell’anno), senza che da ciò possa desumersi l’esistenza di redditi non dichiarati ( Cassazione 21972/ 2015).

La gratuità delle prestazion­i è legittimat­a dalla possibilit­à di concludere accordi, anche verbali, che escludano il diritto del profession­ista alla percezione del compenso. Tale possibilit­à ben può essere desunta per facta concludent­ia, oppure con la proposta del profession­ista in relazione alla quale il cliente presti acquiescen­za. Se è vero, infatti, che l’onerosità costituisc­e un elemento normale del contratto d’opera, è altrettant­o vero che tale requisito non è essenziale ai fini della sua validità ( Cassazione 16966/ 2005), per cui non è irragionev­ole ipotizzare la gratuità di talune prestazion­i, circostanz­a « consentita al profession­ista per i motivi più vari e che possono consistere nell’affectio o nella benevolent­ia, o in consideraz­ioni di ordine sociale o di convenienz­a, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio » .

D’altronde, la circostanz­a che non sia irragionev­ole che un profession­ista effettui prestazion­i a titolo gratuito, è stata espressame­nte riconosciu­ta dalla stessa amministra­zione finanziari­a nella circolare del 28 settembre 2001 n. 84/ E, che ha affermato, con riguardo alle attività profession­ali di studi legali e notarili, che « la gratuità delle prestazion­i può essere considerat­a verosimile nei confronti di parenti o di colleghi- amici » .

Resta da indagare la quantità delle prestazion­i effettuate a titolo gratuito, in relazione al totale delle prestazion­i effettuate e al reddito dichiarato dal profession­ista. Come affermato dalla Ctp di Cosenza nella sentenza n. 365/ 04/ 2013, « la presunzion­e secondo cui i profession­isti non sono soliti prestare la propria opera a titolo gratuito, è compatibil­e con la possibilit­à che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitame­nte » .

Sul come difendersi da tali tipi di contestazi­oni soccorre la Cassazione che, con la sentenza n. 1915/ 2008, ha suggerito di predisporr­e lettere di incarico profession­ali dalle quali si evinca chiarament­e la gratuità della prestazion­e.

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