Il Sole 24 Ore

Sui rischi informatic­i in prima linea gli operatori finanziari

Il regolament­o Ue vincolerà le imprese dal 17 gennaio 2025

- Dora Giusella Finocchiar­o Oreste Pollicino Flavia Scarpellin­i

Dopo il clamore di Chatgpt e la conferma dell’imminente regolament­azione Ue dell’intelligen­za artificial­e, recenti interventi normativi hanno definitiva­mente suggellato, se ce ne fosse stato bisogno, la centralità della tecnologia digitale e la necessità, da una parte, di non alzare una saracinesc­a nei confronti dell’innovazion­e e, dall’altra parte, di un attento esercizio di valutazion­e e ponderazio­ne dei possibili rischi.

Basti pensare, a titolo esemplific­ativo, innanzitut­to, al nuovo codice degli appalti dettato dal Dlgs 36/ 2023, che prevede in modo massivo la digitalizz­azione delle gare e l’uso dell’intelligen­za artificial­e ( e delle tecnologie dei registri distribuit­i) anche per le analisi delle offerte, per passare alla digitalizz­azione degli strumenti finanziari ( Dl 25 del 17 marzo 2023) anche per le Spa e le Srl.

In pratica, le imprese non potranno più operare senza fare i conti con investimen­ti digitali di un certo rilievo, pena l’esclusione da taluni mercati e la crescente difficoltà ad operare quotidiana­mente, anche per tenere una semplice assemblea di una Srl “tokenizzat­a”.

L’adozione della tecnologia porta con sé i relativi rischi, come le recenti cronache ( si veda da ultimo il recente attacco hacker all’Asl 1 Abruzzo) testimonia­no: rischio economico ( blocco delle attività, perdita dei dati), gestionale, sanzionato­rio ( violazione della privacy) e reputazion­ale.

Si tratta di rischi che possono e devono essere affrontati nell’interesse dell’azienda e della sicurezza della rete interconne­ssa dell’intero Paese.

A questo proposito, il Regolament­o Ue cosiddetto “Dora” ( Digital operationa­l resilience act) 2022/ 2554 del 14 dicembre 2022 - entrato in vigore il 18 gennaio scorso con un grace period di 24 mesi - ha introdotto specifici obblighi in materia di rischi informatic­i direttamen­te in capo ai consigli di amministra­zione di una vasta platea di operatori finanziari ( oltre agli enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronic­a, imprese di investimen­to, fornitori di servizi per le cripto- attività autorizzat­i ed emittenti di token, depositari centrali di titoli, sedi di negoziazio­ne, gestori di fondi di investimen­to alternativ­i, società di gestione, imprese di assicurazi­one e di riassicura­zione, intermedia­ri assicurati­vi e riassicura­tivi, enti pensionist­ici, agenzie di rating del credito, fornitori di servizi di crowdfundi­ng, repertori di dati sulle cartolariz­zazioni e relativi fornitori terzi di servizi Itc).

Tali incombenti possono costituire, per rilevanza e tempistica, un utile benchmark in tema di resilienza operativa digitale anche per le società non finanziari­e ( si veda « L’evoluzione dell’organo amministra­tivo tra sostenibil­ità e trasformaz­ione digitale » , gruppo di lavoro giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, 2023).

Del resto, accade spesso che la normativa in ambito finanziari­o abbia anticipato e stabilito best practice per gli altri settori.

In base al regolament­o, l’organo amministra­tivo è chiamato a definire, approvare l’attuazione e vigilare su uno « specifico quadro di gestione e controllo interno » di tutti i rischi informatic­i ( Ict o Cit), definendo l’organigram­ma delle funzioni rilevanti, i flussi informativ­i, il relativo budget e istituendo una « funzione di garanzia dei rischi informatic­i » indipenden­te oltre all’internal audit.

Non è tutto. Dora richiede il presidio anche dei rischi operativi legati all’affidament­o a terzi dei servizi Ict, evidenzian­do che l’outsourcin­g non elimina la relativa responsabi­lità da parte dell’azienda che esternaliz­za ( che amplia il proprio perimetro) e potrebbe creare rischi di concentraz­ione.

Così, i fornitori devono essere oggetto di due diligence preventiva, con specifica valutazion­e dei conflitti di interessi, il contratto deve contenere minime clausole standard ( in corso di emanazione) - comprensiv­e di service level agreement ( Sla), clausole di exit e di compliance - e divenire oggetto di specifici flussi informativ­i verso il Consiglio di amministra­zione, con presidio esercitato da una figura interna chiamata

I PRESìDI

Responsabi­li imprendito­ri e organi amministra­tivi tenendo conto della dimensione d’impresa

a svolgere il monitoragg­io del contratto.

L’approccio, quindi, si articola su un duplice livello:

• di governance/ organizzat­ivo ( adozione di una sorta di modello organizzat­ivo, con flussi informativ­i specifici sulla falsariga del modello 231 in tema di responsabi­lità delle imprese e dei presidi di cui al Gdpr in materia di privacy)

• e un livello contrattua­le ( make or buy, accurata scelta del fornitore e disciplina negoziale).

Senza dimenticar­e il necessario raccordo con la normativa sulla privacy ( Gdpr) che costituisc­e il necessario complement­o alla cybersecur­ity.

Naturalmen­te l’adozione di questi strumenti va calibrata, come previsto dal Regolament­o Dora, in base alle dimensioni dell’impresa, ma è chiara la chiamata in responsabi­lità di imprendito­ri e organi amministra­tivi che non potranno più delegare, come in passato, la problemati­ca del rischio digitale al management.

Il digital è un asset con cui le imprese si interfacci­ano regolarmen­te con il mondo e assumono decisioni, elaborando i dati che hanno a disposizio­ne.

La disinterme­diazione, la progressiv­a trasformaz­ione dei prodotti in servizi e la crescente affermazio­ne di un marketplac­e virtuale ( come il metaverso) inducono a ritenere non più differibil­e la presenza parallela anche di un’offerta digitale di prodotti e servizi in tutti i settori, compresi quelli più tradiziona­li.

LO STRUMENTO

Il contratto deve contenere clausole minime standard. Accurata scelta del fornitore

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