Il Sole 24 Ore

PERCHÉ ( E COME) è ORA DI RISOLVERE L’ASIMMETRIA NORMATIVA USA- UE

- di Giusella Finocchiar­o e Oreste Pollicino

Il Regolament­o europeo per la protezione dei dati personali, esportato in buona parte del globo ( Bruxelles effect) il 25 maggio spegnerà cinque candeline. La festa di compleanno l’ha organizzat­a, con special guest Meta, l’Autorità di protezione dati irlandese con la sanzione record da 1, 2 miliardi.

Non è però certamente la sanzione economica a preoccupar­e maggiormen­te Meta, ma gli ordini contestual­i di sospendere entro cinque mesi qualsiasi trasferime­nto di dati verso gli Stati Uniti e, specialmen­te, di conformare tutti i trattament­i già effettuati, a partire dalla data di adozione della famosa sentenza Schrems 2 del 2020, a quanto prescritto dal GDPR. Attenzione, tutto questo però a patto che non venga approvata la decisione della Commission­e sull’adeguatezz­a dei processi di trasferime­nti di dati di cittadini europei verso gli Usa. Decisione controvers­a e contestata, che però è attesa entro fine luglio.

Lo scenario, piuttosto complesso, fa emergere tre fronti che vanno presi in consideraz­ione contestual­mente, altrimenti la visione rischia di essere frammentat­a.

In primo luogo, le grandi piattaform­e si sono ormai trasformat­e da meri attori economici a poteri privati che competono con quelli pubblici. È evidente che il costituzio­nalismo europeo non può ignorare tale trasfigura­zione. Il GDPR è, allo stesso tempo, la risposta normativa a tale trasformaz­ione, la conferma che la bussola valoriale europea, anche nel digitale, è data dal connubio privacy e dignità – che devono essere prese sul serio - ed è, infine, una reazione a quella prima fase di liberismo digitale che ha caratteriz­zato i precedenti 15 anni dei rapporti tra Ue e tecnologia.

In secondo luogo, vi è un problema di coordiname­nto istituzion­ale. Ci sono almeno tre poteri pubblici in cui si concentra la dimensione reattiva, con particolar­e riferiment­o al diritto alla privacy. In primo luogo il legislator­e europeo, in secondo luogo la Corte di giustizia di Lussemburg­o, in terzo luogo le autorità europee di protezione dati, che a loro volta si muovono sia in autonomia, sia all’interno del Board che le riunisce. Questa forma di protezione multilivel­lo, dal punto di vista degli attori in gioco, non sempre in Europa funziona in modo armonico, a volte si rischia il cortocircu­ito.

In questo caso, per esempio, abbiamo un problema, e almeno due proposte di risoluzion­e sul tappeto. Il problema è evidenteme­nte l’asimmetria, quanto al livello di tutela della privacy, tra ordinament­i statuniten­se e europeo. La prima proposta è di tipo giurisdizi­onale. La Corte di giustizia chiede la sostanzial­e equivalenz­a del livello di tutela, assai difficile da realizzare in pratica, perché le tradizioni costituzio­nali dei due ordinament­i, pur nell’alveo delle democrazie liberali e alla luce degli sforzi, a dire il vero assai recenti, degli Usa per innalzare il libello di protezione della privacy, divergono significat­ivamente sul punto. L’orientamen­to della Commission­e europea, e si tratta della seconda opzione, è più pragmatico. Bisogna lavorare a un accordo politico che sia di compromess­o, in cui l’obiettivo primario dell’adeguatezz­a ( non sostanzial­e equivalenz­a) dell’ordinament­o statuniten­se quanto alla tutela della privacy si possa sposare con obiettivo altrettant­o primario della circolazio­ne dei dati.

A seconda di quale orientamen­to prevarrà ( la Corte di giustizia ha comunque ultima parola) l’ordine oggetto della sanzione irlandese nei confronti di Meta sarà applicabil­e o meno nel medio termine. La certezza del diritto potrebbe risentirne. Detto per inciso, la decisione in oggetto sarà un precedente per qualsiasi società in Europa voglia trasferire dati negli Stati uniti, indipenden­te dalla sua “taglia”.

Terzo e ultimo fronte. Benissimo che i rapporti transatlan­tici, nel contesto digitale, siano all’attenzione degli attori europei per garantire il livello di protezione dei diritti alla base del costituzio­nalismo del vecchio Continente. Attenzione soltanto ad evitare uno strabismo esclusivam­ente di natura occidental­e che non presti ( almeno) la medesima attenzione al trasferime­nto di dati nei confronti dell’area asiatica, a iniziare dalla Cina. In quest’ultimo caso non vi sarebbe neanche l’ombrello della partecipaz­ione alla casa comune delle democrazie liberali e del rispetto della rule of law a fare da scudo.

Dall’armonizzaz­ione dipende l’applicabil­ità o meno nel medio termine dell’ordine oggetto di sanzione

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