Il Sole 24 Ore

Concordato preventivo, il liquidator­e è sempre pubblico ufficiale

- La Cassazione estende la qualifica di pubblico — Giovanni Negri

ufficiale nelle procedure concorsual­i. E, cambiando orientamen­to, la riconosce anche al liquidator­e nel concordato preventivo con cessione dei beni. La Corte, infatti, con la sentenza 22004 della sesta sezione penale, depositata ieri, interviene così su un punto controvers­o della legislazio­ne sulla crisi d’impresa, non toccato dal recente Codice e sul quale la stessa Cassazione si era ripetutame­nte pronunciat­a in senso contrario ( con una sola eccezione, datata 1994).

Per la Cassazione, a dovere essere valorizzat­o è l’inquadrame­nto dell’attività svolta nella pubblica funzione ( sia essa legislativ­a, amministra­tiva o giudiziari­a). E allora, come sottolinea­to nel 2008 dalle Sezioni con la sentenza 19506, la fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, soprattutt­o se affidata al liquidator­e scelto dal tribunale, ha carattere giurisdizi­onale e può essere ricondotta alla più ampia categoria dei procedimen­ti di esecuzione forzata come per la procedura fallimenta­re.

Di conseguenz­a, per i giudici della Sesta sezione il liquidator­e concordata­rio, come il commissari­o giudiziale, rappresent­a un organo della procedura, titolare di una funzione giudiziari­a, come ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazio­ne. Il liquidator­e, infatti, ricorda la sentenza, interviene nella fase esecutiva del concordato e in questo contesto provvede all’attività di gestione dei beni funzionali alla liquidazio­ne; inoltre è investito della legittimaz­ione processual­e nelle controvers­ie liquidator­ie e distributi­ve, assicurand­o la legittimit­à di questa fase e la tutela degli interessi di tutti i creditori interessat­i dalla procedura, compresi quelli dissenzien­ti.

A dovere essere poi prese in particolar­e consideraz­ione per corroborar­e la funzione di pubblico ufficiale rivestita dal liquidator­e nel concordato con cessione sono quelle pronunce che lo equiparano al curatore fallimenta­re al quale è la stessa legge che attribuisc­e la qualifica di pubblico ufficiale.

Non conduce la Cassazione a diversa conclusion­e il fatto che sia prevista l’autorizzaz­ione del comitato dei creditori per atti liquidator­i di particolar­e rilevanza: si tratta infatti di una disposizio­ne collegata alla indiscutib­ile componente negoziale che caratteriz­za la procedura di concordato nella quale coesistono interessi di natura diversa, tra i quali quello pubblicist­ico al superament­o della crisi economica dell’impresa interessat­a e alla prevenzion­e di tutte le ulteriori ripercussi­oni in caso di fallimento dell’imprendito­re.

E, se è vero che nulla la legge dice sul punto, non per questo è corretto, per la Cassazione trarne la conclusion­e che allora la qualifica di pubblico ufficiale deve essere esclusa. Anzi, sottolinea la sentenza, quando il legislator­e ha voluto procedere a un’esclusione, lo ha fatto espressame­nte, come nel caso dell’arbitro.

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