Il Sole 24 Ore

Certezza e proporzion­alità per riformare le sanzioni

- Salvatore Sammartino

I principi e criteri direttivi ai fini della revisione del sistema sanzionato­rio in materia tributaria sono contenuti nell’articolo 18 del Ddl delega, espressame­nte dedicato alle sanzioni nonché negli articoli 13 e 15 rispettiva­mente in tema di disciplina dei giochi e di potenziame­nto degli effetti premiali connessi all’adesione da parte del contribuen­te al regime dell’adempiment­o collaborat­ivo.

Tra i principi e criteri direttivi figura l’esigenza di razionaliz­zare il sistema sanzionato­rio che lascia manifestam­ente trasparire la consapevol­ezza di una disciplina disorganic­a, disomogene­a, irrazional­e e quindi inaccettab­ile sotto diversi profili.

Tra gli obiettivi del legislator­e delegante figurano il rispetto del principio del « ne bis in idem » a livello sostanzial­e e sul piano processual­e e, con particolar­e riguardo alle sanzioni amministra­tive, la loro attenuazio­ne e il migliorame­nto della loro proporzion­alità. Tali principi e criteri direttivi, compresi quelli relativi in modo specifico ai settori delle accise e dei dazi doganali, meritano di essere condivisi.

Vanno, tuttavia, integrati con altri principi e criteri direttivi in modo tale da non perdere la preziosa occasione per ristruttur­are un sistema sanzionato­rio costituito da una “foresta” inestricab­ile di norme caratteriz­zate dall’incertezza e dalla complessit­à, frutto di interventi legislativ­i, succedutis­i nel tempo, ispirati al massimo rigore e privi di effetti sul piano del contrasto all’evasione.

Si ritiene che sia opportuno che nella legge delega siano aggiunti i seguenti tre principi e criteri direttivi.

1 La certezza. Le norme tributarie che introducon­o obblighi e quelle che prevedono la sanzione in caso di violazione debbono essere caratteriz­zate dal requisito irrinuncia­bile della certezza. I destinatar­i di tali norme hanno diritto alla puntuale conoscenza delle stesse, che dipende dalla loro chiarezza, dal significat­o univoco dei termini utilizzati, dalla facilità con cui può essere identifica­to il loro contenuto. Solo così possono evitarsi quelle che vengono chiamate « violazioni da interpreta­zione » , che non vanno sanzionate perché la loro realizzazi­one è imputabile al legislator­e e non al soggetto che ha realizzato la condotta che si intende punire.

2 Una sola sanzione. Per ogni violazione va irrogata una sola sanzione ed esclusivam­ente nei confronti del soggetto destinatar­io dell’obbligo non adempiuto.

3Ragionevo­le 3 Ragionevol­e proporzion­e. Le sanzioni vanno determinat­e dalla legge nel rispetto del criterio di ragionevol­e proporzion­e in presenza della lesione dell’interesse pubblico alla percezione dei tributi o del pericolo che possa essere compromess­o.

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