Certezza e proporzionalità per riformare le sanzioni
I principi e criteri direttivi ai fini della revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria sono contenuti nell’articolo 18 del Ddl delega, espressamente dedicato alle sanzioni nonché negli articoli 13 e 15 rispettivamente in tema di disciplina dei giochi e di potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione da parte del contribuente al regime dell’adempimento collaborativo.
Tra i principi e criteri direttivi figura l’esigenza di razionalizzare il sistema sanzionatorio che lascia manifestamente trasparire la consapevolezza di una disciplina disorganica, disomogenea, irrazionale e quindi inaccettabile sotto diversi profili.
Tra gli obiettivi del legislatore delegante figurano il rispetto del principio del « ne bis in idem » a livello sostanziale e sul piano processuale e, con particolare riguardo alle sanzioni amministrative, la loro attenuazione e il miglioramento della loro proporzionalità. Tali principi e criteri direttivi, compresi quelli relativi in modo specifico ai settori delle accise e dei dazi doganali, meritano di essere condivisi.
Vanno, tuttavia, integrati con altri principi e criteri direttivi in modo tale da non perdere la preziosa occasione per ristrutturare un sistema sanzionatorio costituito da una “foresta” inestricabile di norme caratterizzate dall’incertezza e dalla complessità, frutto di interventi legislativi, succedutisi nel tempo, ispirati al massimo rigore e privi di effetti sul piano del contrasto all’evasione.
Si ritiene che sia opportuno che nella legge delega siano aggiunti i seguenti tre principi e criteri direttivi.
1 La certezza. Le norme tributarie che introducono obblighi e quelle che prevedono la sanzione in caso di violazione debbono essere caratterizzate dal requisito irrinunciabile della certezza. I destinatari di tali norme hanno diritto alla puntuale conoscenza delle stesse, che dipende dalla loro chiarezza, dal significato univoco dei termini utilizzati, dalla facilità con cui può essere identificato il loro contenuto. Solo così possono evitarsi quelle che vengono chiamate « violazioni da interpretazione » , che non vanno sanzionate perché la loro realizzazione è imputabile al legislatore e non al soggetto che ha realizzato la condotta che si intende punire.
2 Una sola sanzione. Per ogni violazione va irrogata una sola sanzione ed esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario dell’obbligo non adempiuto.
3Ragionevole 3 Ragionevole proporzione. Le sanzioni vanno determinate dalla legge nel rispetto del criterio di ragionevole proporzione in presenza della lesione dell’interesse pubblico alla percezione dei tributi o del pericolo che possa essere compromesso.