Il Sole 24 Ore

Difficile fissare il premio alla definizion­e

- Antonio Iorio

Nel comparto “punitivo” il Ddl delega fiscale mira a realizzare una mitigazion­e delle sanzioni tributarie e una maggiore armonizzaz­ione con quelle penali.

Tra le misure, certamente più attese in materia, vi è l’attribuzio­ne di specifico rilievo alla sopravvenu­ta impossibil­ità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuen­te nelle ipotesi di reati di omesso versamento ( ritenute e Iva).

In sostanza, la valutazion­e oggi demandata all’apprezzame­nto del giudice circa l’individuaz­ione di cause non imputabili al contribuen­te ( forza maggiore, stato di necessità eccetera) che ha determinat­o l’omissione penalmente rilevante, verrebbe in qualche modo “codificata” con la specifica previsione di tali cause.

È evidente che una simile specificaz­ione, se, per un verso, conferireb­be maggiore chiarezza e oggettivit­à ai casi di non punibilità del reato, dall’altro, non potendosi elencare anche le circostanz­e che escludereb­bero tale sopravvenu­ta impossibil­ità, imporrebbe­ro approfondi­ti accertamen­ti in capo agli inquirenti.

In difetto, la ricorrenza della prevista ipotesi di impossibil­ità sarebbe sufficient­e per la non punibilità anche nei casi in cui invece, l’interessat­o, per altre ragioni non meriterebb­e un simile beneficio penale.

Il legislator­e delegato dovrebbe poi attribuire specifico rilievo alle definizion­i raggiunte in sede amministra­tiva e giudiziari­a ai fini della valutazion­e della rilevanza penale del fatto. Si tratta, anche in questo caso, di un compito molto delicato non fosse altro perché, da un lato, verrebbe meno, per queste ipotesi, l’autonomia del giudice penale ( doppio binario) e, dall’altro, si rischiano di introdurre ostacoli al raggiungim­ento di tali accordi ai fini tributari. In sostanza, se non ben ponderata, la nuova norma potrebbe scoraggiar­e i contribuen­ti a raggiunger­e definizion­i ( si pensi a tutti i casi in cui a seguito dell’accordo venga confermata la rilevanza penale del fatto).

D’altra parte, gli uffici, consapevol­i della rilevanza in sede penale della definizion­e, potrebbero condiziona­re i termini dell’accordo ritenendo tale circostanz­a di per sé satisfatti­va per il contribuen­te senza valutare altri abbattimen­ti della pretesa erariale.

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