Difficile fissare il premio alla definizione
Nel comparto “punitivo” il Ddl delega fiscale mira a realizzare una mitigazione delle sanzioni tributarie e una maggiore armonizzazione con quelle penali.
Tra le misure, certamente più attese in materia, vi è l’attribuzione di specifico rilievo alla sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuente nelle ipotesi di reati di omesso versamento ( ritenute e Iva).
In sostanza, la valutazione oggi demandata all’apprezzamento del giudice circa l’individuazione di cause non imputabili al contribuente ( forza maggiore, stato di necessità eccetera) che ha determinato l’omissione penalmente rilevante, verrebbe in qualche modo “codificata” con la specifica previsione di tali cause.
È evidente che una simile specificazione, se, per un verso, conferirebbe maggiore chiarezza e oggettività ai casi di non punibilità del reato, dall’altro, non potendosi elencare anche le circostanze che escluderebbero tale sopravvenuta impossibilità, imporrebbero approfonditi accertamenti in capo agli inquirenti.
In difetto, la ricorrenza della prevista ipotesi di impossibilità sarebbe sufficiente per la non punibilità anche nei casi in cui invece, l’interessato, per altre ragioni non meriterebbe un simile beneficio penale.
Il legislatore delegato dovrebbe poi attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto. Si tratta, anche in questo caso, di un compito molto delicato non fosse altro perché, da un lato, verrebbe meno, per queste ipotesi, l’autonomia del giudice penale ( doppio binario) e, dall’altro, si rischiano di introdurre ostacoli al raggiungimento di tali accordi ai fini tributari. In sostanza, se non ben ponderata, la nuova norma potrebbe scoraggiare i contribuenti a raggiungere definizioni ( si pensi a tutti i casi in cui a seguito dell’accordo venga confermata la rilevanza penale del fatto).
D’altra parte, gli uffici, consapevoli della rilevanza in sede penale della definizione, potrebbero condizionare i termini dell’accordo ritenendo tale circostanza di per sé satisfattiva per il contribuente senza valutare altri abbattimenti della pretesa erariale.