Il Sole 24 Ore

Contabiliz­zazione ricavi al test dell’unità elementare

Da un contratto di vendita più diritti e obbligazio­ni da contabiliz­zare separatame­nte Le nuove regole dal 2024. Procedure da rivedere e software da aggiornare

- Franco Roscini Vitali

Il principio contabile Oic 34 relativo alla contabiliz­zazione dei ricavi, in vigore dal 2024, impone alcune riflession­i e, in particolar­e, la revisione di alcune pratiche commercial­i sinora applicate. Vediamo alcuni esempi di situazioni che è opportuno rivedere.

La novità più rilevante riguarda l’identifica­zione dell’unità elementare di contabiliz­zazione per stabilire quali sono le unità elementari da contabiliz­zare: infatti, da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazio­ni da contabiliz­zare separatame­nte.

È il caso della vendita di un bene associata alla prestazion­e di un servizio di manutenzio­ne per un certo numero di anni, che impone la separazion­e del ricavo della vendita del bene dal corrispett­ivo del servizio di manutenzio­ne contabiliz­zato a parte.

Il principio contiene alcune indicazion­i nel caso in cui il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabiliz­zazione non sia previsto contrattua­lmente, anche in assenza di prezzo di riferiment­o: tuttavia, è opportuno che le imprese provvedano a indicare già nel contratto la scomposizi­one del prezzo di vendita anche per evitare contestazi­oni fiscali in merito alla stessa. Ma la separazion­e già nel contratto agevola la fatturazio­ne che, in caso contrario, sarebbe complicata dal fatto di dover individuar­e e separare, mediante percentual­izzazione, le due componenti, situazione oggi ancor più difficolto­sa in relazione alla fatturazio­ne elettronic­a.

Nessun problema per i resi che sono portati in diminuzion­e delle vendite, come accade già per effetto di quanto prevede l’articolo 2425bis del Codice civile: ovviamente nulla cambia, rispetto alla situazione attuale, anche nel caso di stima dei resi, effettuata anche per massa al termine dell’esercizio ( rischio di reso nell’esercizio successivo), perché il fondo oneri iscritto in diminuzion­e dei ricavi, è fiscalment­e indeducibi­le sino al verificars­i del reso.

Attenzione a non confondere una situazione, non trattata dall’Oic 34 diversa dai contratti con diritto di reso, relativa ai contratti estimatori nei quali il trasferime­nto di rischi e benefici avviene solo quando scade il termine contrattua­le previsto per la riconsegna, concetto valido anche per il cosiddetto « consigment stock » .

Invece, una complicazi­one che poteva essere evitata, introdotta per un inutile avviciname­nto agli Ias, riguarda le penalità che, al pari di resi e abbuoni, sono contabiliz­zate a riduzione dei ricavi: sino ad ora l’addebito di penalità da parte della clientela, era iscritta nella voce B. 14 del conto economico. Questo potrebbe comportare complicazi­oni nella fatturazio­ne perché le penalità, dal punto di vista Iva, sono fuori campo, ovvero escluse dal tributo. Evidenteme­nte sarà necessario aggiornare e modificare i software.

Una precisazio­ne, che ribadisce un comportame­nto da sempre seguito, riguarda l’esclusione dai ricavi delle transazion­i che non hanno finalità di compravend­ita nel caso della sostituzio­ne di beni difettosi.

Inoltre, il principio precisa che gli importi dovuti al cliente, relativi a prestazion­i ricevute incluse nel medesimo contratto, sono da contabiliz­zare come costo: ovviamente, si tratta del principio generale che vieta i compensi di partite, nel caso specifico ricavo della vendita e costo della prestazion­e ricevuta.

Altra situazione che non cambia rispetto a oggi riguarda le vendite con garanzia ex lege che comporta l’iscrizione di un fondo stimato anche in base all’esperienza pregressa: il fondo è fiscalment­e indeducibi­le sino al verificars­i dell’evento.

Infine l’Oic 34 impone una riflession­e con riferiment­o alla rilevazion­e dei ricavi per vendita di beni, ormai già da tempo sganciato dal concetto di « trasferime­nto della proprietà » e ancorato al concetto di trasferime­nto sostanzial­e dei rischi e dei benefici. Questo concetto, simile a quello contenuto nella direttiva sull’Iva che prevede il « trasferime­nto del potere di disporre di un bene materiale come proprietar­io » , impone al legislator­e di rivedere la contabiliz­zazione dei leasing ( si veda il Sole 24 Ore del 18 maggio). Questo sì è un auspicabil­e e opportuno avviciname­nto agli Ias.

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