Contabilizzazione ricavi al test dell’unità elementare
Da un contratto di vendita più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente Le nuove regole dal 2024. Procedure da rivedere e software da aggiornare
Il principio contabile Oic 34 relativo alla contabilizzazione dei ricavi, in vigore dal 2024, impone alcune riflessioni e, in particolare, la revisione di alcune pratiche commerciali sinora applicate. Vediamo alcuni esempi di situazioni che è opportuno rivedere.
La novità più rilevante riguarda l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione per stabilire quali sono le unità elementari da contabilizzare: infatti, da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
È il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione contabilizzato a parte.
Il principio contiene alcune indicazioni nel caso in cui il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione non sia previsto contrattualmente, anche in assenza di prezzo di riferimento: tuttavia, è opportuno che le imprese provvedano a indicare già nel contratto la scomposizione del prezzo di vendita anche per evitare contestazioni fiscali in merito alla stessa. Ma la separazione già nel contratto agevola la fatturazione che, in caso contrario, sarebbe complicata dal fatto di dover individuare e separare, mediante percentualizzazione, le due componenti, situazione oggi ancor più difficoltosa in relazione alla fatturazione elettronica.
Nessun problema per i resi che sono portati in diminuzione delle vendite, come accade già per effetto di quanto prevede l’articolo 2425bis del Codice civile: ovviamente nulla cambia, rispetto alla situazione attuale, anche nel caso di stima dei resi, effettuata anche per massa al termine dell’esercizio ( rischio di reso nell’esercizio successivo), perché il fondo oneri iscritto in diminuzione dei ricavi, è fiscalmente indeducibile sino al verificarsi del reso.
Attenzione a non confondere una situazione, non trattata dall’Oic 34 diversa dai contratti con diritto di reso, relativa ai contratti estimatori nei quali il trasferimento di rischi e benefici avviene solo quando scade il termine contrattuale previsto per la riconsegna, concetto valido anche per il cosiddetto « consigment stock » .
Invece, una complicazione che poteva essere evitata, introdotta per un inutile avvicinamento agli Ias, riguarda le penalità che, al pari di resi e abbuoni, sono contabilizzate a riduzione dei ricavi: sino ad ora l’addebito di penalità da parte della clientela, era iscritta nella voce B. 14 del conto economico. Questo potrebbe comportare complicazioni nella fatturazione perché le penalità, dal punto di vista Iva, sono fuori campo, ovvero escluse dal tributo. Evidentemente sarà necessario aggiornare e modificare i software.
Una precisazione, che ribadisce un comportamento da sempre seguito, riguarda l’esclusione dai ricavi delle transazioni che non hanno finalità di compravendita nel caso della sostituzione di beni difettosi.
Inoltre, il principio precisa che gli importi dovuti al cliente, relativi a prestazioni ricevute incluse nel medesimo contratto, sono da contabilizzare come costo: ovviamente, si tratta del principio generale che vieta i compensi di partite, nel caso specifico ricavo della vendita e costo della prestazione ricevuta.
Altra situazione che non cambia rispetto a oggi riguarda le vendite con garanzia ex lege che comporta l’iscrizione di un fondo stimato anche in base all’esperienza pregressa: il fondo è fiscalmente indeducibile sino al verificarsi dell’evento.
Infine l’Oic 34 impone una riflessione con riferimento alla rilevazione dei ricavi per vendita di beni, ormai già da tempo sganciato dal concetto di « trasferimento della proprietà » e ancorato al concetto di trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici. Questo concetto, simile a quello contenuto nella direttiva sull’Iva che prevede il « trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario » , impone al legislatore di rivedere la contabilizzazione dei leasing ( si veda il Sole 24 Ore del 18 maggio). Questo sì è un auspicabile e opportuno avvicinamento agli Ias.