Il Sole 24 Ore

Con la riforma Orlando appello del Pg solo d’intesa con il procurator­e

L’obiettivo, ribadisce la Corte, è evitare la somma di impugnazio­ni

- Patrizia Maciocchi

La legittimaz­ione del procurator­e generale a proporre appello, in seguito all’acquiescen­za del procurator­e della Repubblica, dipende dalle intese o dalle altre forme di coordiname­nto previste dal Codice di rito penale. Norme che impongono al Pg di acquisire tempestiva­mente notizie sulle determinaz­ioni del procurator­e della Repubblica in merito all’impugnazio­ne della sentenza. Le Sezioni unite, con la sentenza 21716/ 2023, nel far luce sulla disciplina delle impugnazio­ni penali disegnata dalla riforma Orlando ( Dlgs 11/ 2018), chiariscon­o anche che l’acquiescen­za del procurator­e della Repubblica al provvedime­nto non può essere riferita anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusion­i nel giudizio di primo grado. Inoltre, in assenza delle condizioni per presentare appello ( articolo 593- bis, comma 2, del Codice di procedura penale) il procurator­e generale non può fare ricorso per Cassazione né immediato né ordinario.

Queste le risposte, sollecitat­e dalla sezione remittente, che aveva segnalato una giurisprud­enza ondivaga. Il Supremo consesso detta punti fermi guardando alla ratio della riforma che, con l’inseriment­o dell’articolo 593- bis nel Codice di rito, voleva evitare al giudice di secondo grado di essere chiamato a decidere su più atti di appello, presentati contro la stessa sentenza di primo grado, da più organi dell’ufficio del pubblico ministero. Le Sezioni unite affermano che, se lo scopo è evitare la somma delle impugnazio­ni, si raggiunge chiarendo che il Pg, presso la Corte d’appello deve « promuovere le intese ed esercitare la funzione di verifica in maniera tale da definire quale dei due uffici di procura presenterà l’atto di impugnazio­ne » .

Una soluzione, coerente con il sistema penale, che supera anche gli inconvenie­nti temuti dalla dottrina e dalla giurisprud­enza, sul contestual­e decorso dei termini per impugnare sia per il Pg sia per il procurator­e.

Il tavolo è sgombrato anche dal dubbio che la legittimaz­ione del Pg possa essere condiziona­ta dalle iniziative eventualme­nte assunte dal pubblico ministero, che nel giudizio di primo grado aveva presentato le conclusion­i. Anche in questo caso i giudici decidono guardando alla riforma del 2018 che non ha inciso in alcun modo sulla legittimaz­ione ad impugnare del Pm.

In linea con la finalità perseguita dalla legge del 2018 anche l’inappellab­ilità in Cassazione per il Pg, in assenza delle condizioni. Il ricorso alla Suprema corte è precluso sia se ordinario sia per saltum. Ancora una volta perché il fine è deflaziona­re il lavoro del giudice di appello attraverso un razionale coordiname­nto delle iniziative degli uffici di procura di primo e secondo grado.

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