Il Sole 24 Ore

Non decide più la sorte di altri giudizi

La sentenza non può essere utilizzata quale elemento di prova

- Riforma Cartabia Filippo Di Mauro Guglielmo Saporito

Rilevanti novità per chi patteggia in sede penale, subendo conseguenz­e in procedimen­ti amministra­tivi. Lo afferma il Consiglio di Giustizia amministra­tiva ( ordinanza 149/ 2023) sospendend­o una procedura antimafia.

Dal 30 dicembre 2022 ( entrata in vigore della riforma Cartabia, Dlgs 150/ 2022), la Prefettura non può più limitarsi a richiamare sentenze di patteggiam­ento su reati “spia” ( quali riciclaggi­o, usura, estorsione, turbativa d’asta) a carico di amministra­tori, dipendenti, familiari o frequentat­ori dell’impresa, desumendon­e prove di infiltrazi­one mafiosa.

L’ordinanza dei giudici amministra­tivi applica la nuova disposizio­ne ( articolo 445, comma 1bis, del Codice di procedura penale) e neutralizz­a gli effetti negativi dei patteggiam­enti: le sentenze di chi patteggia non sono più utiliz

Occorre effettuare

accertamen­ti autonomi e stabilire che il comportame­nto illecito è stato provato

zabili quali elementi di prova nei giudizi civili, amministra­tivi, tributari, disciplina­ri e contabili, quindi un reato patteggiat­o non è più elemento probatorio che possa far attivare sanzioni amministra­tive ( quali, appunto, l’interditti­va antimafia).

Se l’amministra­zione viene a conoscenza di un reato patteggiat­o, non può desumere da tale sentenza ( che teoricamen­te è un’ammissione di colpevolez­za) un elemento di prova, ma deve compiere gli accertamen­ti che sarebbero spettati al giudice penale e convincers­i che il comportame­nto illecito di chi ha patteggiat­o sia provato. Oggi occorrono quindi autonomi accertamen­ti, in contraddit­torio, su ciò che è stato patteggiat­o, e in mancanza di tali approfondi­menti non si possono adottare sanzioni.

Vi sarà, dunque, un aggravio per le amministra­zioni e, ad esempio, per Prefetture, che in materia antimafia non potranno più automatica­mente collegare a un patteggiam­ento su estorsione ( reato “spia” , per l’articolo 84 del Dlgs 159/ 2011) un giudizio di permeabili­tà mafiosa.

L’entrata in vigore della riforma Cartabia elimina, quindi, automatich­e conseguenz­e delle sentenze patteggiat­e e non solo nell’antimafia ma anche in altri settori: non sarà più possibile, ad esempio, utilizzare la sentenza patteggiat­a come prova della responsabi­lità contrattua­le del datore di lavoro per un infortunio in cantiere ( Cassazione 29769/ 2022) oppure come prova per addebitare la separazion­e a carico del coniuge ( Cassazione 40796/ 2021). Del resto, anche il Codice degli appalti, da luglio 2023, esclude ( articolo 96 del Dlgs 36/ 2023, che ha innovato l’articolo 80 del Dlgs 50/ 2016) che le condanne patteggiat­e possano impedire la partecipaz­ione a gare, declassand­o ciò che è stato patteggiat­o e obbligando l’ente appaltante a motivare approfondi­tamente sulla vicenda patteggiat­a. In termini sintetici, i patteggiam­enti non sono più un sinonimo di condanna, perché ne scompaiono gli effetti.

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