Non decide più la sorte di altri giudizi
La sentenza non può essere utilizzata quale elemento di prova
Rilevanti novità per chi patteggia in sede penale, subendo conseguenze in procedimenti amministrativi. Lo afferma il Consiglio di Giustizia amministrativa ( ordinanza 149/ 2023) sospendendo una procedura antimafia.
Dal 30 dicembre 2022 ( entrata in vigore della riforma Cartabia, Dlgs 150/ 2022), la Prefettura non può più limitarsi a richiamare sentenze di patteggiamento su reati “spia” ( quali riciclaggio, usura, estorsione, turbativa d’asta) a carico di amministratori, dipendenti, familiari o frequentatori dell’impresa, desumendone prove di infiltrazione mafiosa.
L’ordinanza dei giudici amministrativi applica la nuova disposizione ( articolo 445, comma 1bis, del Codice di procedura penale) e neutralizza gli effetti negativi dei patteggiamenti: le sentenze di chi patteggia non sono più utiliz
Occorre effettuare
accertamenti autonomi e stabilire che il comportamento illecito è stato provato
zabili quali elementi di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari, disciplinari e contabili, quindi un reato patteggiato non è più elemento probatorio che possa far attivare sanzioni amministrative ( quali, appunto, l’interdittiva antimafia).
Se l’amministrazione viene a conoscenza di un reato patteggiato, non può desumere da tale sentenza ( che teoricamente è un’ammissione di colpevolezza) un elemento di prova, ma deve compiere gli accertamenti che sarebbero spettati al giudice penale e convincersi che il comportamento illecito di chi ha patteggiato sia provato. Oggi occorrono quindi autonomi accertamenti, in contraddittorio, su ciò che è stato patteggiato, e in mancanza di tali approfondimenti non si possono adottare sanzioni.
Vi sarà, dunque, un aggravio per le amministrazioni e, ad esempio, per Prefetture, che in materia antimafia non potranno più automaticamente collegare a un patteggiamento su estorsione ( reato “spia” , per l’articolo 84 del Dlgs 159/ 2011) un giudizio di permeabilità mafiosa.
L’entrata in vigore della riforma Cartabia elimina, quindi, automatiche conseguenze delle sentenze patteggiate e non solo nell’antimafia ma anche in altri settori: non sarà più possibile, ad esempio, utilizzare la sentenza patteggiata come prova della responsabilità contrattuale del datore di lavoro per un infortunio in cantiere ( Cassazione 29769/ 2022) oppure come prova per addebitare la separazione a carico del coniuge ( Cassazione 40796/ 2021). Del resto, anche il Codice degli appalti, da luglio 2023, esclude ( articolo 96 del Dlgs 36/ 2023, che ha innovato l’articolo 80 del Dlgs 50/ 2016) che le condanne patteggiate possano impedire la partecipazione a gare, declassando ciò che è stato patteggiato e obbligando l’ente appaltante a motivare approfonditamente sulla vicenda patteggiata. In termini sintetici, i patteggiamenti non sono più un sinonimo di condanna, perché ne scompaiono gli effetti.