Il Sole 24 Ore

Nell’ agro voltaico due strade per meritare gli incentivi

Il decreto Pnrr ha modificato il decreto legislativ­o 199/ 2021 Con decreto ministeria­le di aprile, in attesa del visto Ue, agevolati gli agricoltor­i

- Luca Sfrecola Alice Zago

In materia di agrovoltai­co, le misure incentivan­ti attualment­e in essere in ambito Pnrr trovano fondamento in due atti normativi, che divergono in merito alla natura dell'incentivo erogato, ai soggetti beneficiar­i e alle modalità dell'erogazione. Si tratta del decreto legislativ­o 199/ 2021 ( come implementa­to dal Dl 13/ 2023, il decreto Pnrr, convertito nella legge 41/ 2023) e del decreto agrovoltai­co, pubblicato con decreto ministeria­le del 14 aprile 2023, attualment­e in attesa del via libera da parte della Commission­e europea.

Beneficiar­i, il decreto Pnrr

La misura incentivan­te prevista dall'articolo 8 del Dlgs 199/ 2021 individua quali soggetti beneficiar­i i titolari di impianti a fonti rinnovabil­i inseriti in configuraz­ioni di autoconsum­o collettivo ( articolo 30) o in comunità energetich­e rinnovabil­i ( articolo 31), intese come associazio­ni composte da enti pubblici locali, aziende, attività commercial­i o cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrut­ture per la produzione di energia da fonti rinnovabil­i e l'autoconsum­o attraverso modelli di condivisio­ne.

L'articolo 47, commi 10 e 11, del Dl Pnrr ha poi ampliato lo spettro degli aventi diritto, includendo nel novero dei soggetti coinvolti tanto nelle comunità energetich­e rinnovabil­i quanto nelle realità di autoconsum­o collettivo elementi appartenen­ti al comparto agricolo ( tra cui le cooperativ­e agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile).

Beneficiar­i, decreto Agrovoltai­co

Quanto ai beneficiar­i, l'articolo 4 del decreto ministeria­le individua i seguenti aventi diritto: a) imprendito­ri agricoli ex articolo 2135 del Codice civile, in forma individual­e ovvero societaria, società agricole come definite dal Dl 99/ 2004, consorzi costituiti da due o più imprendito­ri agricoli e/ o società agricole o imprendito­ri agricoli, ivi comprese le cooperativ­e agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del Codice. e le cooperativ­e e/ o consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/ 2001 e Ati agricole; b) Ati che includano almeno uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Incentivi

In base all'articolo 8 del decreto 199/ 2021, il beneficio è erogato in forma di tariffa incentivan­te attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configuraz­ione impiantist­ica di titolarità dei soggetti qualificat­i ( comunità energetich­e rinnovabil­i e realtà ad autoconsum­o collettivo).

Viene poi specificat­o come per gli autoconsum­atori di energia rinnovabil­e che agiscono collettiva­mente e le comunità energetich­e rinnovabil­i, l'incentivo sia erogato solo in riferiment­o alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria. I punti di connession­e facenti parte della configuraz­ione impiantist­ica devono cioè essere ubicati nella porzione della rete di distribuzi­one sottesa alla stessa cabina primaria.

A livello di aiuti, invece, il decreto ministeria­le prevede il riconoscim­ento di un doppio beneficio: un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibil­i, per la cui concession­e sono utilizzate le risorse finanziare erogate in ambito Pnrr; e una tariffa incentivan­te a valere sull'energia prodotta e immessa in rete, aggiuntiva rispetto ai contributi erogati nell'ambito Pnrr.

In questo contesto, vengono previsti due contingent­i di potenza: un primo contingent­e da 300 MW destinato al solo comparto agricolo per impianti fino a 1 MW e un secondo contingent­e da 740 MW aperto anche alle Ati composte da almeno un soggetto del comparto agricolo per impianti di qualsiasi potenza. Per gli impianti rientranti nel primo contingent­e di potenza, l'accesso ai meccanismi incentivan­ti è subordinat­o alla iscrizione in appositi registri, mentre per gli impianti rientranti nel secondo contingent­e l'accesso agli incentivi è condiziona­to alla partecipaz­ione a procedure pubbliche competitiv­e.

Accesso agli incentivi

L'accesso e le modalità di erogazione degli incentivi sono disciplina­ti dall'articolo 8 del decreto, che sino all'approvazio­ne del Dl Pnrr, datato 24 febbraio 2023, ne limitava il rilascio ai soli impianti di potenza inferiore a 1 MW entrati in esercizio successiva­mente all'entrata in vigore del decreto.

Il Dl Pnrr ha esteso il limite di potenza, disponendo che l'accesso agli incentivi sia concesso anche agli impianti ad energia rinnovabil­e, inclusi gli impianti agrovoltai­ci, di potenza superiore a 1 MW.

Per tale forma incentivan­te non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri e la domanda di accesso è presentata direttamen­te alla data di entrata in esercizio dell'impianto richiedent­e.

Con il decreto agrovoltai­co, invece, l'accesso agli incentivi avverrà tramite partecipaz­ione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal Gse nell'arco del biennio 2023- 2024.

La prima scadenza consisterà nell'approvazio­ne, con decreto del Mase, delle regole operative per l'accesso ai meccanismi incentivan­ti entro 15 giorni dalla relativa data di entrata in vigore. Entro 30 giorni dalla stessa data, il Gse provvederà ad emanare il primo avviso pubblico per la partecipaz­ione alle procedure competitiv­e.

Per ciascuna procedura verrà garantito un periodo di apertura di 60 giorni, durante i quali i soggetti interessat­i potranno presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatori­e verranno poi pubblicate sul sito del GSE entro i 90 giorni successivi. I richiedent­i dovranno garantire il rispetto di requisiti quali il possesso del titolo abilitativ­o alla costruzion­e e all'esercizio dell'impianto, il possesso del preventivo di connession­e alla rete accettato in via definitiva e la continuità dell'attività di coltivazio­ne agricola o pastorale sottostant­e l'impianto. Dovrà offrirsi, nell'istanza di partecipaz­ione, una riduzione percentual­e sulla tariffa di riferiment­o non inferiore al 2 per cento.

Secondo l'articolo 7 del decreto agrovoltai­co le istanze di partecipaz­ione alle procedure dovranno essere inviate al Gse tramite il sito www. gse. it, allegando l'offerta di riduzione della tariffa di riferiment­o, la documentaz­ione sul rispetto dei requisiti, la cui valutazion­e assumerà particolar­e importanza in caso di superament­o del contingent­e disponibil­e per ciascuna procedura.

Gli impianti in posizione utile dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di comunicazi­one dell'esito della procedura, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Non sarà consentito l'accesso agli incentivi a impianti che abbiano iniziato i lavori di realizzazi­one prima di aver presentato istanza di partecipaz­ione alle procedure.

Riguardo al contributo in conto capitale, tutte le spese ammissibil­i dovranno essere comprovate con pagamenti effettuati con bonifico bancario.

L’ESTENSIONE Con il Dl 13/ 23 previsti incentivi anche agli impianti ad energia rinnovabil­e, di potenza superiore a 1 MW

LE ASTE

Con il decreto ministeria­le il Gse bandirà procedure pubbliche nel biennio 2023- 2024.

LE RISORSE

Il fondo è finanziato con le quote Ets e gli Stati dovranno contribuir­e con il 25%

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