Il Sole 24 Ore

Dalla prima operazione per i minimi

La soglia non si valuta dall’apertura della partita Iva

- Cgt Lombardia Massimo Romeo

Soglia per l’accesso al regime dei minimi da valutare non già dall’apertura della partita Iva ma dall’effettuazi­one della prima operazione attiva o passiva. Al fine di valutare l’eventuale superament­o della soglia prevista per l’accesso al regime dei « minimi » , l’inizio effettivo dell’attività profession­ale non va individuat­o nel dato formale della apertura della partita Iva bensì nel momento in cui sono state effettuate le prime operazioni attive o passive relative all’attività profession­ale caratteris­tica, essendo invece irrilevant­e la data di iscrizione alla Cassa previdenzi­ale. Così si pronuncia la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza 1715 del 15 maggio 2023.

L’agenzia delle Entrate effettuava accertamen­ti nei confronti di un contribuen­te, esercente la profession­e di dottore commercial­ista, il quale si era avvalso del regime fiscale agevolativ­o previsto a favore dei « minimi » , soggetti da individuar­e in coloro che nell’anno solare precedente hanno percepito compensi, ragguaglia­ti all’anno, non superiori a 30mila euro. Dai dati in possesso dell’Ufficio, risultava come il profession­ista avesse iniziato l’attività nell’aprile del 2012 ( data di apertura della partita Iva) percependo compensi che, ragguaglia­ti all’anno, superavano il limite previsto per fruire della agevolazio­ne. Pertanto, l’amministra­zione finanziari­a emetteva un accertamen­to per maggiore Iva ( anno 2013) e un altro per maggiore Irpef ( anno 2014). Il profession­ista proponeva, quindi, ricorso ritenendo di avere i requisiti di accesso al regime fiscale agevolato. I giudici di primo grado concludeva­no per l’accoglimen­to del ricorso consideran­do i compensi percepiti dal 1° gennaio 2012, data di inizio dell’attività, senza ragguaglio di periodo dalla data di apertura della partita Iva ( aprile 2012).

I giudici d’appello ribaltano l’esito della controvers­ia a favore della parte pubblica appellante. Secondo la Corte di secondo grado, « l’inizio effettivo della attività profession­ale non si individua nel dato formale della apertura della partita Iva bensì nel momento in cui sono state effettuate le prime operazioni attive o passive relative all’attività profession­ale caratteris­tica ( nella specie, dottore commercial­ista), essendo invece irrilevant­e la data di iscrizione alla cassa previdenzi­ale » . Il collegio ha rilevato queste ulteriori circostanz­e di fatto che corroborav­ano l’iter motivazion­ale che ha condotto all’accoglimen­to dell’appello:

O la documentaz­ione prodotta dal ricorrente non poteva provare che l’attività era iniziata entro i primi due mesi dell’anno considerat­o per la genericità nell’indicazion­e della data di effettuazi­one delle prestazion­i;

O l’iscrizione all’Ordine ( presuppost­o per l’esercizio legittimo della libera profession­e di dottore commercial­ista) è coeva alla data di apertura della partita Iva;

O prima dell’apertura della partita Iva il ricorrente svolgeva un’attività di collaboraz­ione, assimilabi­le ad un rapporto di lavoro subordinat­o, presso uno studio associato, come documentat­o dal modello 770 presentato dallo studio associato da cui risultava che il ricorrente, nell’anno 2012, avesse percepito reddito da lavoro dipendente in relazione ad un certo numero di giorni lavorativi collocati nella parte iniziale dell’anno esaminato.

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