Dalla prima operazione per i minimi
La soglia non si valuta dall’apertura della partita Iva
Soglia per l’accesso al regime dei minimi da valutare non già dall’apertura della partita Iva ma dall’effettuazione della prima operazione attiva o passiva. Al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia prevista per l’accesso al regime dei « minimi » , l’inizio effettivo dell’attività professionale non va individuato nel dato formale della apertura della partita Iva bensì nel momento in cui sono state effettuate le prime operazioni attive o passive relative all’attività professionale caratteristica, essendo invece irrilevante la data di iscrizione alla Cassa previdenziale. Così si pronuncia la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza 1715 del 15 maggio 2023.
L’agenzia delle Entrate effettuava accertamenti nei confronti di un contribuente, esercente la professione di dottore commercialista, il quale si era avvalso del regime fiscale agevolativo previsto a favore dei « minimi » , soggetti da individuare in coloro che nell’anno solare precedente hanno percepito compensi, ragguagliati all’anno, non superiori a 30mila euro. Dai dati in possesso dell’Ufficio, risultava come il professionista avesse iniziato l’attività nell’aprile del 2012 ( data di apertura della partita Iva) percependo compensi che, ragguagliati all’anno, superavano il limite previsto per fruire della agevolazione. Pertanto, l’amministrazione finanziaria emetteva un accertamento per maggiore Iva ( anno 2013) e un altro per maggiore Irpef ( anno 2014). Il professionista proponeva, quindi, ricorso ritenendo di avere i requisiti di accesso al regime fiscale agevolato. I giudici di primo grado concludevano per l’accoglimento del ricorso considerando i compensi percepiti dal 1° gennaio 2012, data di inizio dell’attività, senza ragguaglio di periodo dalla data di apertura della partita Iva ( aprile 2012).
I giudici d’appello ribaltano l’esito della controversia a favore della parte pubblica appellante. Secondo la Corte di secondo grado, « l’inizio effettivo della attività professionale non si individua nel dato formale della apertura della partita Iva bensì nel momento in cui sono state effettuate le prime operazioni attive o passive relative all’attività professionale caratteristica ( nella specie, dottore commercialista), essendo invece irrilevante la data di iscrizione alla cassa previdenziale » . Il collegio ha rilevato queste ulteriori circostanze di fatto che corroboravano l’iter motivazionale che ha condotto all’accoglimento dell’appello:
O la documentazione prodotta dal ricorrente non poteva provare che l’attività era iniziata entro i primi due mesi dell’anno considerato per la genericità nell’indicazione della data di effettuazione delle prestazioni;
O l’iscrizione all’Ordine ( presupposto per l’esercizio legittimo della libera professione di dottore commercialista) è coeva alla data di apertura della partita Iva;
O prima dell’apertura della partita Iva il ricorrente svolgeva un’attività di collaborazione, assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato, presso uno studio associato, come documentato dal modello 770 presentato dallo studio associato da cui risultava che il ricorrente, nell’anno 2012, avesse percepito reddito da lavoro dipendente in relazione ad un certo numero di giorni lavorativi collocati nella parte iniziale dell’anno esaminato.