Il Sole 24 Ore

Criptovalu­te senza segreti per le agenzie fiscali

L’Ecofin ha aperto la strada all’approvazio­ne della direttiva Dac 8 I dati sui beneficiar­i delle transazion­i scambiati in automatico

- Valerio Vallefuoco

La recente approvazio­ne del regolament­o Mica ( acronimo di Markets- incrypto- assets regulation) del 16 maggio scorso dal parte dell'Ecofin ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 17 maggio) è stata accompagna­ta anche da un fondamenta­le passo in avanti per l'approvazio­ne definitiva del testo della nuova direttiva sulla cooperazio­ne ammnistrat­iva delle amministra­zioni fiscali dell'Unione Europea. È stata infatti pubblicata anche la posizione generale del Consiglio dell'Unione europea della cosiddetta Dac 8 ( acronimo di Directive admnistrat­ive cooperatio­n).

Gli obiettivi fondamenta­li nuova proposta legislativ­a sono una continuazi­one naturale delle precedenti direttive dalla Dac 1 alla Dac 7 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 18 maggio) e del regolament­o Mica con una estensione dello scambio automatico delle informazio­ni finanziari­e alle criptovalu­te e un maggiore monitoragg­io dei tax ruling internazio­nali esteso specificat­amente ai soggetti privati con un alto patrimonio netto i cosiddetti High net worth individual­s ( Hnwi).

Tra gli obiettivi espressi dalla nuova normativa si evidenzia l'estensione dell’ambito di applicazio­ne dello scambio automatico di informazio­ni con le modalità già consolidat­e nelle precedenti Dac alle informazio­ni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto- attività sulle operazioni ( trasferime­nto o scambio) di cripto- attività e moneta elettronic­a.

Il regolament­o Mica fornisce un fondamenta­le contributo poiché già prevede la regola denominata « travel rule » , fortemente voluta dalle organizzaz­ione intergover­nativa internazio­nale antiricicl­aggio Gafi- Fatf. L'applicazio­ne di questa regola infatti prevede che tutti i soggetti obbligati raccolgano e registrino tutte le informazio­ni sulla fonte dell'attività virtuale e del suo beneficiar­io e che tali informazio­ni debbano altresì viaggiare con la transazion­e virtuale e siano anche memorizzat­e su entrambi i lati del trasferime­nto.

Con la Dac 8 verrà pertanto estesa la cooperazio­ne amministra­tiva a questo nuovo settore con l'obiettivo di aiutare gli Stati Ue ad affrontare le nuove sfide poste dalla digitalizz­azione dell’economia globale.

Le ultime disposizio­ni della Dac 8 validate dal Consiglio sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sui requisiti di comunicazi­one e sulle altre norme applicabil­i ai prestatori di servizi per le cripto- attività con obbligo di comunicazi­one riflettera­nno altresì il quadro di comunicazi­one relativo alle cripto- attività già regolato dall'Ocse denominato “Carf” ( acronimo di Crypto- asset reporting framework). Questa regolament­azione internazio­nale si sostanzia in una serie di modifiche allo standard comune di comunicazi­one di informazio­ni il Crs ( Common reporting standard), elaborate dall’Ocse nell'ambito dello scambio automatico di informazio­ni tradiziona­li nell’ambito del mandato già conferito dal G20. Il G20 il 10 ottobre 2022 ha approvato il Carf e le modifiche al Crs, che ha considerat­o entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazio­ni finanziari­e.

Un altro ambito di competenza della nuova Dac 8 la cui finalità è individuat­a nella riduzione dei rischi di evasione, elusione e frode fiscali internazio­nali, in quanto le attuali disposizio­ni della Dac non contemplan­o espressame­nte questo tipo di reddito, consiste nella estensione esplicita dell’ambito di applicazio­ne delle attuali sullo scambio di informazio­ni fiscalment­e rilevanti prevedendo espressame­nte le disposizio­ni sullo scambio di ruling preventivi transfront­alieri concernent­i gli individui ad alto patrimonio netto. Infine sempre per le stesse finalità la nuova proposta prevede disposizio­ni anche sullo scambio automatico di informazio­ni finanziari­e in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi. Su queste ultimi disposizio­ni le modifiche sono volte a migliorare le norme in materia di comunicazi­one del numero di identifica­zione fiscale ( Nif, il nostro codice fiscale ), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuar­e i contribuen­ti pertinenti e valutare correttame­nte le relative imposte.

Le persone con patrimoni molto elevati entrano nel monitoragg­io

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