Ripristino dei luoghi e risarcimento per i dehor che occupano il cortile
Non è un titolo sufficiente il verbale assembleare con l’ok all’installazione
Può costare cara l’occupazione senza titolo dell’area cortilizia antistante le unità immobiliari del condominio da parte di un esercizio commerciale.
Oltre alla rimessione in pristino mediante la rimozione e/ o demolizione del dehor e degli altri manufatti installati ( pergolati), può essere liquidato un risarcimento dei danni in via equitativa di 10mila euro.
Queste le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Ravenna nella sentenza 43 del 2023.
Citata dal condominio, provvedeva a costituirsi tempestivamente in giudizio la società commerciale contestando quanto dedotto e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l’usucapione del diritto di proprietà e/ o di superficie e/ o della servitù di uso esclusivo dell’area cortilizia oggetto di causa.
La società convenuta deduceva che tutti i precedenti proprietari dell’unità immobiliare adibita a pubblico esercizio, avevano utilizzato in modo esclusivo ed ininterrotto l’area in questione, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1146
Codice civile, poteva giovarsi del loro possesso.
In giudizio la società convenuta si era limitata ad allegare un preteso uso esclusivo della predetta area cortilizia da parte dei precedenti proprietari delle unità immobiliari prospicienti sulla medesima, deducendolo però solo da un verbale assembleare del condominio .
Da quanto emergeva non era dato comprendere né il diritto reale oggetto del possesso, né le modalità specifiche con cui tale possesso si sarebbe manifestato, né la delimitazione temporale specifica della durata del possesso dei vari successori a titolo particolare.
Accertata la natura condominiale dell’area, perciò, la società commerciale veniva condannata alla rimozione del dehor e degli altri manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto alla domanda risarcitoria dei danni patiti dai condòmini per effetto dell’occupazione senza titolo, in assenza di parametri per la quantificazione, gli stessi venivano liquidati in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 Codice civile.
Considerato che il pergolato risultava essere stato costruito già in epoca remota per essere poi successivamente ampliato e in considerazione perciò dell’ampia durata dell’occupazione, il Tribunale di Ravenna condannava la società convenuta a risarcire al condominio un importo liquidato con la somma di diecimila euro.