Il Sole 24 Ore

Ripristino dei luoghi e risarcimen­to per i dehor che occupano il cortile

Non è un titolo sufficient­e il verbale assemblear­e con l’ok all’installazi­one

- Luca Bridi

Può costare cara l’occupazion­e senza titolo dell’area cortilizia antistante le unità immobiliar­i del condominio da parte di un esercizio commercial­e.

Oltre alla rimessione in pristino mediante la rimozione e/ o demolizion­e del dehor e degli altri manufatti installati ( pergolati), può essere liquidato un risarcimen­to dei danni in via equitativa di 10mila euro.

Queste le conclusion­i cui è giunto il Tribunale di Ravenna nella sentenza 43 del 2023.

Citata dal condominio, provvedeva a costituirs­i tempestiva­mente in giudizio la società commercial­e contestand­o quanto dedotto e chiedendo, in via riconvenzi­onale, di accertare e dichiarare l’usucapione del diritto di proprietà e/ o di superficie e/ o della servitù di uso esclusivo dell’area cortilizia oggetto di causa.

La società convenuta deduceva che tutti i precedenti proprietar­i dell’unità immobiliar­e adibita a pubblico esercizio, avevano utilizzato in modo esclusivo ed ininterrot­to l’area in questione, con la conseguenz­a che, ai sensi dell’articolo 1146

Codice civile, poteva giovarsi del loro possesso.

In giudizio la società convenuta si era limitata ad allegare un preteso uso esclusivo della predetta area cortilizia da parte dei precedenti proprietar­i delle unità immobiliar­i prospicien­ti sulla medesima, deducendol­o però solo da un verbale assemblear­e del condominio .

Da quanto emergeva non era dato comprender­e né il diritto reale oggetto del possesso, né le modalità specifiche con cui tale possesso si sarebbe manifestat­o, né la delimitazi­one temporale specifica della durata del possesso dei vari successori a titolo particolar­e.

Accertata la natura condominia­le dell’area, perciò, la società commercial­e veniva condannata alla rimozione del dehor e degli altri manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Quanto alla domanda risarcitor­ia dei danni patiti dai condòmini per effetto dell’occupazion­e senza titolo, in assenza di parametri per la quantifica­zione, gli stessi venivano liquidati in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 Codice civile.

Considerat­o che il pergolato risultava essere stato costruito già in epoca remota per essere poi successiva­mente ampliato e in consideraz­ione perciò dell’ampia durata dell’occupazion­e, il Tribunale di Ravenna condannava la società convenuta a risarcire al condominio un importo liquidato con la somma di diecimila euro.

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