Amministratore responsabile privacy ma incerti i quorum di nomina
A cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento i problemi restano numerosi Anche l’installazione di telecamere necessiterebbe di maggiore chiarezza
Vanno dal quorum deliberativo per la nomina dell'amministratore quale responsabile del trattamento dati alla videosorveglianza i punti ancora aperti sul fronte privacy in condominio. La riflessione si lega all’anniversario domani dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del regolamento Ue 679/ 16, il Gdpr, Regolamento generale sulla protezione dei dati, che ha cambiato il modo di applicare la normativa sulla riservatezza.
Il principio cardine posto a fondamento è l’ accountability ( responsabilità), quella che si rinviene in capo a chi tratta dati altrui. Nel contesto condominiale si è raggiunto l’obiettivo di tutela ? Il cammino in verità è ancora abbastanza lungo e vi sono realtà dove l’adeguamento privacy in ambito condominiale e degli studi di amministrazione è ancora una chimera. Da un lato perché adeguarsi ha un costo e dall’altro perché pesa anche la mancanza di controlli da parte dell’Autorità garante, palesemente in affanno a livello di risorse umane.
Il quinquennio dall’entrata in vigore della normativa ha lasciato perciò aperte una serie di questioni che è utile sintetizzare. Si pensi alla problematica collegata al ruolo dell’amministratore, in mancanza di un provvedimento che definisca in maniera chiara il quorum necessario per procedere alla nomina come responsabile del trattamento. È evidente che l’amministratore sia chiamato a rivestire questo ruolo, in considerazione del fatto che gestisce i rapporti con i fornitori del condominio che trattano dati dei condòmini.
Non esiste però un provvedimento tombale del Garante che determini la possibilità per l’amministratore di « autonominarsi » responsabile e si rende necessario ogni volta un passaggio assembleare, con il rischio di impugnative vista l’incertezza sui quorum deliberativi. Rimane poi irrisolta la problematica connessa alla videosorveglianza, sia in relazione all’installazione delle telecamere ad opera del privato che vadano ad inquadrare anche aree comuni, sia delle telecamere condominiali con il raggio d’azione sull’area dove si trovano i cassonetti per la raccolta differenziata del singolo condominio. Resta poi ferrea la posizione del Garante connessa all’uso del telefono cellulare e della mail del condòmino, per le quali l’orientamento resta blindato sulla necessità del consenso anche laddove l’uso resti circoscritto alle finalità connesse al rapporto di mandato ad amministrare. Infine, andrebbe risolto il confine che ad oggi è tutt’altro che chiaro, tra il diritto di accesso alla documentazione condominiale connesso ai diritti in capo ai condòmini mandatari e i limiti ad ottenere la documentazione che si richiede in relazione al diritto alla riservatezza.