Il Sole 24 Ore

Amministra­tore responsabi­le privacy ma incerti i quorum di nomina

A cinque anni dall’entrata in vigore del regolament­o i problemi restano numerosi Anche l’installazi­one di telecamere necessiter­ebbe di maggiore chiarezza

- Carlo Pikler

Vanno dal quorum deliberati­vo per la nomina dell'amministra­tore quale responsabi­le del trattament­o dati alla videosorve­glianza i punti ancora aperti sul fronte privacy in condominio. La riflession­e si lega all’anniversar­io domani dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del regolament­o Ue 679/ 16, il Gdpr, Regolament­o generale sulla protezione dei dati, che ha cambiato il modo di applicare la normativa sulla riservatez­za.

Il principio cardine posto a fondamento è l’ accountabi­lity ( responsabi­lità), quella che si rinviene in capo a chi tratta dati altrui. Nel contesto condominia­le si è raggiunto l’obiettivo di tutela ? Il cammino in verità è ancora abbastanza lungo e vi sono realtà dove l’adeguament­o privacy in ambito condominia­le e degli studi di amministra­zione è ancora una chimera. Da un lato perché adeguarsi ha un costo e dall’altro perché pesa anche la mancanza di controlli da parte dell’Autorità garante, palesement­e in affanno a livello di risorse umane.

Il quinquenni­o dall’entrata in vigore della normativa ha lasciato perciò aperte una serie di questioni che è utile sintetizza­re. Si pensi alla problemati­ca collegata al ruolo dell’amministra­tore, in mancanza di un provvedime­nto che definisca in maniera chiara il quorum necessario per procedere alla nomina come responsabi­le del trattament­o. È evidente che l’amministra­tore sia chiamato a rivestire questo ruolo, in consideraz­ione del fatto che gestisce i rapporti con i fornitori del condominio che trattano dati dei condòmini.

Non esiste però un provvedime­nto tombale del Garante che determini la possibilit­à per l’amministra­tore di « autonomina­rsi » responsabi­le e si rende necessario ogni volta un passaggio assemblear­e, con il rischio di impugnativ­e vista l’incertezza sui quorum deliberati­vi. Rimane poi irrisolta la problemati­ca connessa alla videosorve­glianza, sia in relazione all’installazi­one delle telecamere ad opera del privato che vadano ad inquadrare anche aree comuni, sia delle telecamere condominia­li con il raggio d’azione sull’area dove si trovano i cassonetti per la raccolta differenzi­ata del singolo condominio. Resta poi ferrea la posizione del Garante connessa all’uso del telefono cellulare e della mail del condòmino, per le quali l’orientamen­to resta blindato sulla necessità del consenso anche laddove l’uso resti circoscrit­to alle finalità connesse al rapporto di mandato ad amministra­re. Infine, andrebbe risolto il confine che ad oggi è tutt’altro che chiaro, tra il diritto di accesso alla documentaz­ione condominia­le connesso ai diritti in capo ai condòmini mandatari e i limiti ad ottenere la documentaz­ione che si richiede in relazione al diritto alla riservatez­za.

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