Il Sole 24 Ore

Nuove competenze: obbligator­io coinvolger­e i fondi paritetici

Esame supplement­are per domande presentate con informazio­ni incomplete

- — M. Pri.

Nell’ambito del Fondo nuove competenze, il progetto di formazione dei lavoratori è di norma finanziato dal fondo paritetico interprofe­ssionale a cui aderisce e « il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezion­almente scegliere di partecipar­e al Fnc senza il ricorso al proprio fondo » . Questa precisazio­ne è stata fornita dall’Anpal con una Faq pubblicata sul suo sito internet.

È il decreto interminis­teriale ( Lavoro- Economia) del 22 settembre 2022 a stabilire, all’articolo 4, comma 4, che l’attività di formazione è di solito finanziata dai fondi interprofe­ssionali « secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi » . I fondi paritetici che vogliono partecipar­e all’attuazione dei progetti del Fnc hanno comunicato tale interesse all'Anpal, la quale li ha inseriti in un elenco ( contenente attualment­e sedici enti).

Il comma 5 dell’articolo 4 aggiunge che « in caso il datore di lavoro non aderisca a fondi paritetici interprofe­ssionali ovvero il fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del fondo nuove competenze… ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscon­o il finanziame­nto dei fondi… resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativ­o 16 gennaio 2013, numero 13, anche attraverso il contributo di finanziame­nti regionali o nazionali » .

Nella Faq, Anpal ribadisce quanto disposto dal decreto interminis­teriale ed esemplific­a che tra le « ragioni oggettive » rientra l’esauriment­o delle risorse al momento della presentazi­one della domanda. L’esistenza delle cause oggettive non può essere dichiarata dal datore del lavoro, ma deve essere accertata dal fondo che la deve comunicare ad Anpal.

La Faq fornisce, inoltre, indicazion­i sulla gestione delle domande che sono state presentate discostand­osi da queste regole. In particolar­e, in assenza dell’indicazion­e di adesione a un fondo interprofe­ssionale, Anpal verificher­à, tramite Inps, se la stessa sussiste. In caso di esito positivo, la domanda dovrà essere integrata e il fondo paritetico dovrà verificare se, al momento di presentazi­one della richiesta, c’era un impediment­o oggettivo. In mancanza di impediment­o, la domanda sarà ammessa solo se il fondo avrà risorse per finanziarl­a, altrimenti sarà respinta.

Il Fondo nuove competenze consente ai datori di lavoro di far accedere i dipendenti a progetti formativi di sviluppo delle competenze nell’ambito della transizion­e digitale e di quella ecologica. Con il decreto legge 48/ 2023 è stata prevista la possibilit­à di finanziare ulteriorme­nte il Fnc tramite la programmaz­ione 2021- 2027 del Piano nazionale giovani, donne, lavoro cofinanzia­to dal Fondo sociale europeo Plus in modo da dare nuova linfa a questo strumento.

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