Il Sole 24 Ore

Cani e gatti in tribunale ( quasi) titolari di diritti

Necessario bilanciare la tutela ma per il Codice civile sono ancora « beni »

- Camilla Curcio

Dalle liti condominia­li ai diverbi tra ex coniugi per l’assegnazio­ne del cane o del gatto in sede di divorzio, fino ai casi di doping e al sempreverd­e commercio di pellicce. Animali ( e padroni) si fanno sempre più spazio nei tribunali, con un contenzios­o che negli anni si è moltiplica­to e ha messo a lavoro tutti i profili della giurisprud­enza.

Un fenomeno analizzato nel dettaglio nel corso del convegno organizzat­o dall’Ordine degli avvocati di Milano in occasione della presentazi­one del volume « Gli animali in giudizio. Contenzios­i costituzio­nali, civili, penali, amministra­tivi, contabili, tributari, comunitari sugli “esseri senzienti non umani” » , curato da Vito Tenore, presidente di sezione della Corte dei conti e docente alla Scuola nazionale dell’amministra­zione.

« Si tratta di una tematica da approcciar­e con equilibrio » , sottolinea Tenore. « Nel trattare i singoli casi, infatti, il giudice è tenuto a bilanciare valori contrappos­ti. Conta il diritto del proprietar­io dell’appartamen­to di tenere il cane in casa ma conta anche il diritto dei condòmini di non essere disturbati, di notte, dai suoi latrati » .

La crescente attenzione sociale al tema della tutela degli animali, corroborat­a anche dalla modifica dell’articolo 9 della Costituzio­ne che l’ha inserita tra i principi fondamenta­li della Carta, spinge dunque il legislator­e a riflettere sul valore del riconoscim­ento dell’animale come essere senziente dotato di diritti, non più come semplice bene. E in parallelo a definire con precisione i diritti dei tutori per responsabi­lizzarli.

« Nella dottrina europea sono ravvisabil­i due macrotende­nze: da un lato la costituzio­nalizzazio­ne degli animali, sempre più menzionati nelle carte in termini di doveri di tutela e di senzietà » , ha sottolinea­to Diana Valentina Cerini, docente di diritto privato all’Università Bicocca di Milano, « dall’altra la progressiv­a sottrazion­e alla categoria tassonomic­a dei beni, con norme che riconoscon­o, ad esempio, i danni e ne disciplina­no il risarcimen­to » . Un orientamen­to che sembra aver iniziato ad attecchire anche in Italia. Sebbene il Codice civile attribuisc­a ancora agli amici a quattro zampe l’etichetta di In caso di separazion­i, ad esempio, il lessico utilizzato nelle ordinanze in riferiment­o agli animali domestici è sempre più vicino a quello adoperato per i minori: si parla, dunque, di affidament­o condiviso, valorizzan­do la relazione d’affetto che li lega ai padroni e non ragionando più nei termini di un rapporto fondato solo ed esclusivam­ente su un certificat­o di proprietà.

A mettere d’accordo gli addetti ai lavori intervenut­i nel corso della giornata di studi la prospettiv­a che la riforma costituzio­nale non possa e non debba essere un punto d’arrivo. Occorrono interventi normativi mirati e linee programmat­iche utili a sedimentar­e nel sentire comune la cultura del rispetto senza sfociare nell’ipertutela. Contenendo il pericolo di un’umanizzazi­one eccessiva che può rischiare di ostare la corretta applicazio­ne della legge.

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