Il Sole 24 Ore

Controllar­e la gestione dei rifiuti

Si rischia il concorso nel reato con il responsabi­le dell’ufficio tecnico

- Paola Ficco

Il sindaco che omette il controllo dell'attuazione concreta degli indirizzi per la gestione dei rifiuti commette il reato di gestione non autorizzat­a di cui all'articolo 256, Dlgs 152/ 2006, in concorso con il responsabi­le dell'ufficio tecnico.

Il principio è stato stabilito dalla sentenza 18024/ 2023, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissib­ili i ricorsi presentati dai ricorrenti in qualità di sindaco di un Comune calabrese e di responsabi­le dell’ufficio tecnico comunale, che avevano omesso di provvedere allo smaltiment­o dei fanghi prodotti dal depuratore comunale.

I ricorrenti eccepivano che i fanghi dovevano raggiunger­e la “palabilità” e che al momento del controllo era « in itinere una delibera per effettuare lo smaltiment­o » . Il che ha consentito alla Corte di ricordare che, ai sensi dell'articolo 127, Dlgs 152/ 2006, i fanghi derivanti dal trattament­o delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti « sia nel caso di mancato trattament­o nell’impianto di depurazion­e, sia quando il trattament­o venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropri­ato o fittizio » .

Sul punto la Corte richiama la sua precedente decisione 36096/ 2011 e, con riferiment­o alla posizione del sindaco, ricorda che aveva già avuto modo di prenderla in consideraz­ione con riferiment­o al Dlgs 267/ 2000 ( testo unico delle leggi sull’ordinament­o degli enti locali).

L'articolo 107, comma 1, di tale testo, infatti stabilisce che ai dirigenti degli enti locali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolament­i, che devono uniformars­i al principio per cui « i poteri di indirizzo e di controllo politicoam­ministrati­vo spettano agli organi di governo » , mentre la gestione amministra­tiva, finanziari­a e tecnica è attribuita « ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzaz­ione delle risorse umane, strumental­i e di controllo » .

Alla luce di tale principio, la Corte ha richiamato anche la propria sentenza 37544/ 2013 con la quale ha affermato che sebbene la norma operi la indicata distinzion­e « è evidente che il sindaco » , dopo aver esercitato i poteri che gli sono stati attribuiti dalla legge, non si può sempliceme­nte disinteres­sare “degli esiti di tale sua attività”. Infatti, da parte sua è necessario “anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmat­iche effettuate”.

Il sindaco deve anche attivarsi quando gli siano note situazioni che pongano in pericolo la salute umana o l’integrità dell’ambiente, non derivanti da contingent­i ed occasional­i emergenze tecnico — operative.

La Suprema corte ha inoltre condiviso la decisione del giudice di merito che aveva escluso la non punibilità per particolar­e tenuità del fatto ( ex articolo 131- bis del Codice penale) perché il giudizio era stato fondato sulla non occasional­ità della condotta « in ragione della presenza di anomalie nell’impianto di depurazion­e » .

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