Il Sole 24 Ore

Dividendi da altri Paesi, serve il modello Redditi per usare i tax credit

La sezione III del quadro L è utile a gestire gli importi percepiti senza intermedia­ri

- Marcello Tarabusi

Con il monitoragg­io fiscale il 730 accoglie anche i redditi di capitale di fonte estera: da quest’anno chi li ha percepiti può avvalersi dell’assistenza fiscale. Ma per i dividendi esteri potrebbe essere preferibil­e presentare il quadro RM del modello Redditi. Con la modulistic­a 2024, infatti, debutta la sezione III del quadro L per i redditi di capitale esteri percepiti senza l’intervento di intermedia­ri residenti: ad esempio, interessi attivi accreditat­i su conti esteri e altre tipologie di proventi indicati dettagliat­amente nell’appendice delle istruzioni al modello.

Se i redditi sono ricossi tramite intermedia­ri italiani, questi ultimi trattengon­o una ritenuta d’imposta del 26% ( 12,5% per i titoli di Stato di Paesi esteri in white- list e titoli equiparati). I redditi percepiti senza passare da intermedia­ri italiani sono tassati in Italia, ma il contribuen­te può scegliere se applicare un’imposta sostitutiv­a con la medesima aliquota che avrebbe applicato l’intermedia­rio residente oppure includerli nel reddito complessiv­o, applicando l’Irpef progressiv­a e godendo un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. In tal caso, la relativa Irpef – con l’eventuale credito di imposta, calcolato da chi presta assistenza fiscale - confluirà nel conguaglio finale del sostituto d’imposta trattenuto o liquidato in busta paga ( chi non ha sostituto verserà con F24 o riceverà il rimborso dall’Agenzia).

La scelta va fatta compilando il rigo L8 del modello 730, e se nell’anno vi sono più redditi di capitale esteri si può includerne solo alcuni nel reddito complessiv­o, e assoggetta­re gli altri a imposta sostitutiv­a, che verrà indicata al punto 206 del prospetto di liquidazio­ne consegnato da chi presta l’assistenza fiscale. Il versamento va fatto con F24 e codice tributo 1242. Se i versamenti già fatti con tale codice tributo superano l’importo dovuto, l’eccedenza a credito va indicata nella colonna 9 del rigo L8.

La tassazione ordinaria non è ammessa sui dividendi e partecipaz­ioni agli utili in imprese estere, ma occhio alla base imponibile. Gli importi che transitano da intermedia­ri italiani sono tassati sul “netto frontiera” ( articolo 27, comma 4- bis, Dpr 600/ 73), ossia sull’importo al netto dell’imposta estera ( ad esempio: se un dividendo di 120 subisce una ritenuta estera di 20, il “netto frontiera” è 100 e l’intermedia­rio italiano trattiene 26). Secondo l’interpello 111/ 2020, invece, se il dividendo non transita da intermedia­ri italiani va tassato al lordo ( quindi nell’esempio il 26% su 120, pari a 31,2). La Cassazione ( sentenza 25698/ 2022) tuttavia consente di detrarre l’imposta assolta all’estero dall’imposta sostitutiv­a calcolata sull’importo lordo indicato al rigo L8 quando, come in questo caso, non si può optare per la tassazione ordinaria. Il soggetto che presta assistenza fiscale deve però attenersi alle istruzioni ufficiali: chi volesse seguire la Cassazione e detrarre il credito d’imposta dovrà presentare il modello Redditi e compilare il quadro RM.

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