Esame di Stato, i criteri anche a prove iniziate
Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove degli esami di Stato, che devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte, rientra nell’ambito della trasparenza dell’attività amministrativa voluta dal legislatore, che chiede di verbalizzarli quando non può sorgere il sospetto che siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. Perciò, secondo il Consiglio di Stato, è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo che si sono tenute, purché prima della loro valutazione. E non giova a escludere tale principio la peculiarità delle prove dell’esame di Stato, che non sono anonime e il cui andamento - in teoria - potrebbe essere verificato dai commissari durante il loro svolgimento, così da propendere per l’uno o l’altro, in dipendenza di una valutazione di massima derivante dallo svolgimento delle stesse. Una tale tesi non può essere accolta, in quanto, se è vero che gli elaborati svolti non vengono singolarmente imbustati, essi vengono comunque chiusi in un plico sigillato e conservato negli armadi degli uffici della commissione, per cui non vi è pericolo di esaminarli prima della loro correzione. Ciò che rileva, pertanto, ai fini del mancato rispetto del principio non è la mera presenza dei commissari durante le prove e la possibilità di verifica del loro andamento, quanto il fatto che la commissione abbia potuto, prima di fissare i criteri di valutazione, prendere piena visione degli elaborati.
‘ Per i giudici la fissazione dei parametri per valutare gli elaborati in un momento diverso dalla prima riunione della commissione è legittimo