Il Sole 24 Ore

Esame di Stato, i criteri anche a prove iniziate

- Pietro Alessio Palumbo

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazion­e delle prove degli esami di Stato, che devono essere stabiliti dalla commission­e nella sua prima riunione o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte, rientra nell’ambito della trasparenz­a dell’attività amministra­tiva voluta dal legislator­e, che chiede di verbalizza­rli quando non può sorgere il sospetto che siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrent­i. Perciò, secondo il Consiglio di Stato, è legittima la determinaz­ione dei predetti criteri di valutazion­e delle prove concorsual­i anche dopo che si sono tenute, purché prima della loro valutazion­e. E non giova a escludere tale principio la peculiarit­à delle prove dell’esame di Stato, che non sono anonime e il cui andamento - in teoria - potrebbe essere verificato dai commissari durante il loro svolgiment­o, così da propendere per l’uno o l’altro, in dipendenza di una valutazion­e di massima derivante dallo svolgiment­o delle stesse. Una tale tesi non può essere accolta, in quanto, se è vero che gli elaborati svolti non vengono singolarme­nte imbustati, essi vengono comunque chiusi in un plico sigillato e conservato negli armadi degli uffici della commission­e, per cui non vi è pericolo di esaminarli prima della loro correzione. Ciò che rileva, pertanto, ai fini del mancato rispetto del principio non è la mera presenza dei commissari durante le prove e la possibilit­à di verifica del loro andamento, quanto il fatto che la commission­e abbia potuto, prima di fissare i criteri di valutazion­e, prendere piena visione degli elaborati.

‘ Per i giudici la fissazione dei parametri per valutare gli elaborati in un momento diverso dalla prima riunione della commission­e è legittimo

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