Il Sole 24 Ore

Maxi- sanzione per lavoro nero ridotta al minimo con la diffida

Importi aumentati del 30% a partire dal 2 marzo Conta la durata dell’impiego Chi regolarizz­a l’addetto può versare la cifra scontata entro 120 giorni dal verbale

- A cura di Stefano Rossi

Il decreto per l’attuazione del Pnrr ha aumentato del 30% le sanzioni per lavoro nero ( articolo 29, comma 3, del Dl 19/ 2024, in vigore dal 2 marzo e ora all’esame della Camera per la conversion­e in legge).

Gli importi, graduati per fasce, sono dunque fissati come segue:

da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, se impiegato senza la preventiva comunicazi­one di assunzione sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

da 3.900 a 23.400 euro, se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni;

da 7.800 a 46.800 euro, se il lavoratore risulta impiegato oltre i sessanta giorni.

A distanza di cinque anni ( dalla legge di Bilancio 2019) il lavoro nero è interessat­o da una ulteriore stretta. Il contrasto al lavoro sommerso resta una delle priorità anche nella Programmaz­ione dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro per l’attività di quest’anno.

Gli importi sono aumentati inoltre del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa e di lavoratori beneficiar­i dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ( Dl 48/ 2023), per i quali, tra l’altro, non trova spazio la procedura di diffida.

L’Inl dovrà eventualme­nte chiarire se l’aumento del 30% interessa anche quest’ultima sanzione o solo il terzo comma dell’articolo 3 del Dl 12/ 2002.

Quando scatta la maxi- sanzione La maxi- sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quello domestico, se l’azienda non comunica entro le ore 24 del giorno antecedent­e, l’instaurazi­one del rapporto di lavoro e ne è provata, da parte degli organi ispettivi, la natura subordinat­a ( nota Inl 856/ 2022).

La maxi- sanzione per lavoro nero si cumula con quella prevista in caso di mancata tracciabil­ità delle retribuzio­ni. In questo caso, se il datore di lavoro non dimostra il pagamento con uno dei metodi previsti dalla legge, potrà essere emessa anche la diffida accertativ­a per la retribuzio­ne non corrispost­a.

Come adempiere alla diffida

Gli importi delle sanzioni sono diffidabil­i, perciò se il trasgresso­re adempie alla diffida potrà accedere al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, entro 120 giorni dalla notifica del verbale.

Entro lo stesso termine, il datore di lavoro dovrà regolarizz­are il lavoratore in nero. Se il lavoratore è ancora in forza all’accesso ispettivo, l’azienda dovrà instaurare con il lavoratore un contratto a tempo indetermin­ato, anche part- time, con una riduzione oraria non superiore al 50%, o un contratto a tempo pieno e determinat­o di durata non inferiore a tre mesi.

Per l’assunzione non si potrà usare il contratto intermitte­nte; mentre sarà possibile sottoscriv­ere un contratto di apprendist­ato.

La regolarizz­azione con contratto a termine dovrà comunque rispettare le soglie percentual­i previste dalla legge o dal contratto collettivo.

Un’altra condizione è il mantenimen­to in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè 90 giorni di calendario dalla data dell’accesso ispettivo. Nei casi di interruzio­ne del rapporto di lavoro non imputabili al datore, è possibile ottemperar­e alla diffida con un contratto separato, stipulato successiva­mente all’accesso ispettivo, che dovrà consentire il mantenimen­to del rapporto per almeno tre mesi.

Invece, la diffida non potrà ritenersi adempiuta nei casi del mancato mantenimen­to effettivo del rapporto di lavoro per tre mesi nei 120 giorni dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione.

Un’altra ipotesi è la regolarizz­azione di un periodo in nero svolto prima di quello regolare presso il datore di lavoro. La diffida, da adempiere entro 45 giorni, avrà a oggetto la rettifica della data di assunzione, il pagamento dei contributi e premi e il pagamento della sanzione in misura minima.

Per regolarizz­are il lavoratore in nero non più in forza presso l’azienda, non si applica l’obbligo del mantenimen­to in servizio per almeno tre mesi.

Inottemper­anza e ricorsi

In caso di inottemper­anza alla diffida entro 120 giorni, qualsiasi sia la situazione del lavoratore da regolarizz­are, la sanzione aumenta nella misura del doppio del minimo o un terzo del massimo, se più favorevole. Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per adempiere alla diffida.

Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro va presentato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per adempiere alla diffida.

Il mancato adempiment­o determina un aggravio nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo

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