Esclusi i rapporti sanati prima dell’ispezione
La comunicazione di assunzione può avvenire entro il 16 del mese successivo
La maxi- sanzione per lavoro nero non trova applicazione tutte le volte in cui dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti, emerga la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso. Per l’esclusione della maxi- sanzione, in sede di accertamento ispettivo, sarà dunque necessario verificare che sia intervenuta regolarizzazione spontanea e integrale del rapporto di lavoro originariamente in nero, prima di qualsiasi accertamento da parte di organi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletare il tentativo di conciliazione monocratica.
Per intervenuta regolarizzazione si intende il caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato entro la scadenza del primo adempimento contributivo ( cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro) anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Restano fermi i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione”.
Un’altra ipotesi è quella in cui sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo ma il datore di lavoro abbia comunque denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per versare contributi e premi dovuti agli Istituti previdenziali e abbia anche effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile.
La maxi- sanzione sarà esclusa anche nei casi di differente qualificazione del rapporto di lavoro, se adempiute le comunicazioni previste dalla normativa di riferimento delle singole fattispecie. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni familiari rese senza la comunicazione all’Inail o al contratto di prestazione occasionale, ipotesi quest’ultima diversa da quella del libretto famiglia, per il quale è prevista una comunicazione di attivazione all’Inps e all’Inail.
In caso di collaborazioni autonome occasionali in base all’articolo 2222 del Codice civile, la maxi- sanzione potrà trovare applicazione solo nel caso di mancata comunicazione introdotta dalla legge 215/ 2021 e nel caso in cui non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale. Per compensi superiori a 5mila euro il committente dovrà dimostrare il versamento dei contributi alla gestione separata.
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La penalità non è prevista quando scatta una differente qualificazione del rapporto regolarmente denunciato