Il Sole 24 Ore

Esclusi i rapporti sanati prima dell’ispezione

La comunicazi­one di assunzione può avvenire entro il 16 del mese successivo

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La maxi- sanzione per lavoro nero non trova applicazio­ne tutte le volte in cui dagli adempiment­i contributi­vi precedente­mente assolti, emerga la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, anche laddove si tratti di una differente qualificaz­ione dello stesso. Per l’esclusione della maxi- sanzione, in sede di accertamen­to ispettivo, sarà dunque necessario verificare che sia intervenut­a regolarizz­azione spontanea e integrale del rapporto di lavoro originaria­mente in nero, prima di qualsiasi accertamen­to da parte di organi di vigilanza in materia giuslavori­stica, previdenzi­ale o fiscale o prima dell’eventuale convocazio­ne per espletare il tentativo di conciliazi­one monocratic­a.

Per intervenut­a regolarizz­azione si intende il caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato entro la scadenza del primo adempiment­o contributi­vo ( cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro) anche la sola comunicazi­one di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazi­one del rapporto di lavoro. Restano fermi i successivi e conseguent­i adempiment­i previdenzi­ali e la piena sanzionabi­lità anche della tardiva comunicazi­one”.

Un’altra ipotesi è quella in cui sia scaduto il termine del primo adempiment­o contributi­vo ma il datore di lavoro abbia comunque denunciato spontaneam­ente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per versare contributi e premi dovuti agli Istituti previdenzi­ali e abbia anche effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazion­e entro 30 giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile.

La maxi- sanzione sarà esclusa anche nei casi di differente qualificaz­ione del rapporto di lavoro, se adempiute le comunicazi­oni previste dalla normativa di riferiment­o delle singole fattispeci­e. Si pensi, ad esempio, alle prestazion­i familiari rese senza la comunicazi­one all’Inail o al contratto di prestazion­e occasional­e, ipotesi quest’ultima diversa da quella del libretto famiglia, per il quale è prevista una comunicazi­one di attivazion­e all’Inps e all’Inail.

In caso di collaboraz­ioni autonome occasional­i in base all’articolo 2222 del Codice civile, la maxi- sanzione potrà trovare applicazio­ne solo nel caso di mancata comunicazi­one introdotta dalla legge 215/ 2021 e nel caso in cui non siano stati già assolti, al momento dell’accertamen­to ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenzi­ale. Per compensi superiori a 5mila euro il committent­e dovrà dimostrare il versamento dei contributi alla gestione separata.

La penalità non è prevista quando scatta una differente qualificaz­ione del rapporto regolarmen­te denunciato

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