IL TESTO SULLE SANZIONI DIMENTICA I TRIBUTI COMUNALI
Il decreto attuativo della riforma delle sanzioni non contiene alcuna modifica puntuale sulle sanzioni nei tributi comunali. Una mancanza incomprensibile che potrebbe determinare effetti irragionevoli. In primo luogo, si constata che il criterio di delega cui si è inteso dare attuazione ( contenuto nell’articolo 20, legge 111/ 2023) riguarda sia le sanzioni erariali sia quelle degli enti territoriali. D’altro canto, una volta che si sia introdotto il principio di proporzionalità nel sistema delle sanzioni amministrative quale principio portante dello Statuto del contribuente ( articolo 10- ter, legge 212/ 2000), non è ammissibile che si adeguino unicamente le sanzioni erariali, e non anche quelle comunali. Se si attenuano le prime si deve intervenire nella stessa direzione per le seconde.
Inoltre, il decreto attuativo modifica diverse parti del Dlgs 472/ 1997, che contiene disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo. In quanto tale, essa si applica anche ai tributi comunali. Ma l’ulteriore punto critico è che nel testo del decreto – ora alle Camere per i pareri – si recepiscono gli effetti del nuovo assetto sanzionatorio erariale, fondato sulla sanzione edittale proporzionale fissa, e non più tra un minimo e un massimo. Ad esempio, la sanzione per infedeltà della dichiarazione Iva diventa il 70% ( ora va dal 90% al 180%). La personalizzazione della sanzione alla specifica violazione del contribuente è rimessa, tra l’altro, alle regole dell’articolo 7, Dlgs 472/ 1997. In forza di queste, in particolare, si ricorre alla circostanza aggravante della recidiva, per aumentare sensibilmente la sanzione, o alla circostanza attenuante della sproporzione, per ridurla. Costituisce riprova di ciò il fatto che sono stati inseriti nuovi riferimenti a sanzioni proporzionali fisse, ad esempio, all’interno dell’articolo 17, Dlgs 472/ 1997.
Questo nuovo disegno recepito nel Dlgs 472 è in contrasto con le sanzioni locali, che per l’infedeltà della dichiarazione, variano dal 50% al 100%, mentre per l’omissione tra il 100% e il 200%: se si dovesse applicare l’aggravante piena della futura recidiva, si giungerebbe a una penalità “stratosferica” del 400%, in caso di omissione dichiarativa.
Perciò, sebbene il Dlgs 472 sia subito applicabile nel comparto comunale, le proposte di modifica dello stesso non sono compatibili con l’attuale disciplina di legge del comparto locale. Quindi, in assenza di correzioni: a) le sanzioni locali sono manifestamente sproporzionate rispetto alle omologhe erariali; b) la futura procedura sanzionatoria appare disallineata rispetto al sistema comunale.
Se a ciò si aggiunge che le novità dovrebbero trovare applicazione a partire dal 30 aprile prossimo, è inevitabile ravvisare l’urgenza di interventi di rettifica.