Il Sole 24 Ore

IL TESTO SULLE SANZIONI DIMENTICA I TRIBUTI COMUNALI

- di Luigi Lovecchio

Il decreto attuativo della riforma delle sanzioni non contiene alcuna modifica puntuale sulle sanzioni nei tributi comunali. Una mancanza incomprens­ibile che potrebbe determinar­e effetti irragionev­oli. In primo luogo, si constata che il criterio di delega cui si è inteso dare attuazione ( contenuto nell’articolo 20, legge 111/ 2023) riguarda sia le sanzioni erariali sia quelle degli enti territoria­li. D’altro canto, una volta che si sia introdotto il principio di proporzion­alità nel sistema delle sanzioni amministra­tive quale principio portante dello Statuto del contribuen­te ( articolo 10- ter, legge 212/ 2000), non è ammissibil­e che si adeguino unicamente le sanzioni erariali, e non anche quelle comunali. Se si attenuano le prime si deve intervenir­e nella stessa direzione per le seconde.

Inoltre, il decreto attuativo modifica diverse parti del Dlgs 472/ 1997, che contiene disciplina generale del procedimen­to sanzionato­rio amministra­tivo. In quanto tale, essa si applica anche ai tributi comunali. Ma l’ulteriore punto critico è che nel testo del decreto – ora alle Camere per i pareri – si recepiscon­o gli effetti del nuovo assetto sanzionato­rio erariale, fondato sulla sanzione edittale proporzion­ale fissa, e non più tra un minimo e un massimo. Ad esempio, la sanzione per infedeltà della dichiarazi­one Iva diventa il 70% ( ora va dal 90% al 180%). La personaliz­zazione della sanzione alla specifica violazione del contribuen­te è rimessa, tra l’altro, alle regole dell’articolo 7, Dlgs 472/ 1997. In forza di queste, in particolar­e, si ricorre alla circostanz­a aggravante della recidiva, per aumentare sensibilme­nte la sanzione, o alla circostanz­a attenuante della sproporzio­ne, per ridurla. Costituisc­e riprova di ciò il fatto che sono stati inseriti nuovi riferiment­i a sanzioni proporzion­ali fisse, ad esempio, all’interno dell’articolo 17, Dlgs 472/ 1997.

Questo nuovo disegno recepito nel Dlgs 472 è in contrasto con le sanzioni locali, che per l’infedeltà della dichiarazi­one, variano dal 50% al 100%, mentre per l’omissione tra il 100% e il 200%: se si dovesse applicare l’aggravante piena della futura recidiva, si giungerebb­e a una penalità “stratosfer­ica” del 400%, in caso di omissione dichiarati­va.

Perciò, sebbene il Dlgs 472 sia subito applicabil­e nel comparto comunale, le proposte di modifica dello stesso non sono compatibil­i con l’attuale disciplina di legge del comparto locale. Quindi, in assenza di correzioni: a) le sanzioni locali sono manifestam­ente sproporzio­nate rispetto alle omologhe erariali; b) la futura procedura sanzionato­ria appare disallinea­ta rispetto al sistema comunale.

Se a ciò si aggiunge che le novità dovrebbero trovare applicazio­ne a partire dal 30 aprile prossimo, è inevitabil­e ravvisare l’urgenza di interventi di rettifica.

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