Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one infedele regolarizz­ata nei termini: la « multa » edittale è il 50%

Il parametro vale tuttavia solo se l’Agenzia non si è ancora attivata

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Nel caso in cui il contribuen­te provveda a regolarizz­are una dichiarazi­one infedele entro i termini di decadenza dell’azione di accertamen­to, la sanzione edittale è ridotta al 50 per cento. Così, a tale entità, dovranno essere applicate le riduzioni da ravvedimen­to operoso. Questo vale sia per la dichiarazi­one dei redditi ( e Irap) che per quella Iva ( oltre che per la dichiarazi­one dei sostituti d’imposta).

Integrativ­a da ravvedimen­to Con lo schema di Dlgs di riforma delle sanzioni vengono generalmen­te ridotte l’entità delle penalità riguardant­i le violazioni tributarie. Per l’infedele dichiarazi­one viene prevista la misura del 70 % della maggiore imposta dovuta in luogo di quella attuale dal 90 al 180 per cento.

Viene però stabilito che se la violazione dell’infedeltà dichiarati­va « emerge dalla presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a » non oltre i termini di decadenza e « prima che il contribuen­te abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamen­to amministra­tivo » si applica la sanzione del 50% ( viene citata quella del 25%, prevista per gli omessi versamenti, aumentata al doppio).

Come si può rilevare, la riduzione al 50% per l’infedeltà dichiarati­va si ha se viene presentata dichiarazi­one integrativ­a entro i termini di decadenza dell’azione di accertamen­to e prima di qualsivogl­ia intervento dell’amministra­zione.

Non viene fatto alcuno specifico riferiment­o normativo alle “integrativ­e” ma è indubbio che occorre avere riguardo alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/ 1998. Norma che contempla la possibilit­à di allegare fatti nuovi non indicati nella dichiarazi­one originaria, ma anche di riqualific­are diversamen­te quelli dichiarati originaria­mente. Questi “fatti nuovi” possono risultare sia a sfavore che a favore del contribuen­te.

È chiaro, comunque, che nel caso delle modifiche apportate alle sanzioni tributarie, il riferiment­o va alle situazioni a sfavore, tra cui quelle che derivano dall’utilizzo del ravvedimen­to operoso. È vero che la norma dell’articolo 13 del Dlgs 472/ 1997 non ha mai richiamato l’obbligo della dichiarazi­one integrativ­a, ma questo è stato sempre riportato fin dai primi documenti di prassi ( circolare 192/ 1998). Proprio per questo si ritiene che la dichiarazi­one integrativ­a da ravvedimen­to ( quando va presentata) sia una sorta di species del genus delle dichiarazi­oni integrativ­e. Tanto che l’attuale testo dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/ 1998 richiama anche le disposizio­ni del ravvedimen­to operoso.

La misura dello sconto

Sicché non vi è dubbio che se verrà eseguito il ravvedimen­to di una dichiarazi­one infedele, le riduzioni previste dovranno avere come riferiment­o la penalità del 50% e non quella del 70 ( sempre che non sia intervenut­o qualsivogl­ia intervento dell’Agenzia).

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