Dichiarazione infedele regolarizzata nei termini: la « multa » edittale è il 50%
Il parametro vale tuttavia solo se l’Agenzia non si è ancora attivata
Nel caso in cui il contribuente provveda a regolarizzare una dichiarazione infedele entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, la sanzione edittale è ridotta al 50 per cento. Così, a tale entità, dovranno essere applicate le riduzioni da ravvedimento operoso. Questo vale sia per la dichiarazione dei redditi ( e Irap) che per quella Iva ( oltre che per la dichiarazione dei sostituti d’imposta).
Integrativa da ravvedimento Con lo schema di Dlgs di riforma delle sanzioni vengono generalmente ridotte l’entità delle penalità riguardanti le violazioni tributarie. Per l’infedele dichiarazione viene prevista la misura del 70 % della maggiore imposta dovuta in luogo di quella attuale dal 90 al 180 per cento.
Viene però stabilito che se la violazione dell’infedeltà dichiarativa « emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa » non oltre i termini di decadenza e « prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo » si applica la sanzione del 50% ( viene citata quella del 25%, prevista per gli omessi versamenti, aumentata al doppio).
Come si può rilevare, la riduzione al 50% per l’infedeltà dichiarativa si ha se viene presentata dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento e prima di qualsivoglia intervento dell’amministrazione.
Non viene fatto alcuno specifico riferimento normativo alle “integrative” ma è indubbio che occorre avere riguardo alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/ 1998. Norma che contempla la possibilità di allegare fatti nuovi non indicati nella dichiarazione originaria, ma anche di riqualificare diversamente quelli dichiarati originariamente. Questi “fatti nuovi” possono risultare sia a sfavore che a favore del contribuente.
È chiaro, comunque, che nel caso delle modifiche apportate alle sanzioni tributarie, il riferimento va alle situazioni a sfavore, tra cui quelle che derivano dall’utilizzo del ravvedimento operoso. È vero che la norma dell’articolo 13 del Dlgs 472/ 1997 non ha mai richiamato l’obbligo della dichiarazione integrativa, ma questo è stato sempre riportato fin dai primi documenti di prassi ( circolare 192/ 1998). Proprio per questo si ritiene che la dichiarazione integrativa da ravvedimento ( quando va presentata) sia una sorta di species del genus delle dichiarazioni integrative. Tanto che l’attuale testo dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/ 1998 richiama anche le disposizioni del ravvedimento operoso.
La misura dello sconto
Sicché non vi è dubbio che se verrà eseguito il ravvedimento di una dichiarazione infedele, le riduzioni previste dovranno avere come riferimento la penalità del 50% e non quella del 70 ( sempre che non sia intervenuto qualsivoglia intervento dell’Agenzia).