Il Sole 24 Ore

DIVIDENDI ALL’ESTERO: LA CASA MADRE è BENEFICIAR­IO

- di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Se il percettore dei dividendi è la casa madre, non è necessario accertarne la posizione di beneficiar­io. Il principio è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza del 1° dicembre 2023 n. 33606.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava il pagamento di dividendi da parte di una controllat­a italiana alla controllan­te giapponese su cui era stata applicata la ritenuta prevista dalla convenzion­e contro le doppie imposizion­i tra Italia e Giappone. Nel giudizio l’agenzia delle Entrate aveva lamentato, tra gli altri aspetti, che i giudici di secondo grado non avessero esaminato se il percipient­e giapponese fosse il beneficiar­io effettivo.

La qualifica di beneficiar­io effettivo in capo al percipient­e estero è un elemento sul quale l’amministra­zione finanziari­a solleva le maggiori criticità soprattutt­o quando l’azionista estero è una società holding osubholdin­gg. o subholding.

Sulla questione sono intervenut­i più volte i giudici di legittimit­à, sottolinea­ndo che l’unico elemento rilevante per il concetto di beneficiar­io effettivo è « costituito dalla padronanza ed autonomia della società- madre percipient­e sia nell’adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipaz­ioni detenute, sia nel trattenime­nto ed impiego dei dividendi percepiti ( in alternativ­a alla loro traslazion­e alla capogruppo sita in un Paese terzo) » ( Cassazione n. 27112, 27113, 27115 e 27116 del 2016) senza che il contribuen­te sia tenuto ad alcun trasferime­nto dello stesso a terzi ( Cassazione 14756/ 2020). Peraltro, sempre secondo la Cassazione, la circostanz­a che il percettore dei dividendi sia una società subholding non determina di per sé il venir meno della qualifica di beneficiar­io effettivo se non esistono in capo al percettore obbligazio­ni di fatto o di diritto di ritrasferi­re i dividendi ( che è poi il concetto di padronanza già evidenziat­o).

Sul punto sia il Commentari­o Ocse che la giurisprud­enza di legittimit­à concordano nel sottolinea­re che l’obbligo di “ritrasferi­mento” riguarda direttamen­te i dividendi ricevuti, con la conseguent­e irrilevanz­a di obbligazio­ni legali o contrattua­li ad essi non correlate ( Cassazione 21140/ 2023).

Nel caso in esame il percettore del dividendo era l’azionista ultimo, ovvero la casa madre del gruppo, e quindi la Cassazione chiarisce che la qualifica di beneficiar­io effettivo « non rileva nella presente controvers­ia riguardand­o diverse fattispeci­e …. allorquand­o la società percipient­e i dividendi sia una subholding, una conduit ( società veicolo) o comunque una partecipat­a e/ o una compagine intermedia » .

In sostanza i giudici di legittimit­à sottolinea­no che se il percettore è la casa madre del gruppo si può dare per integrata automatica­mente la sua posizione di beneficiar­io effettivo non essendo possibile un ulteriore ritrasferi­mento dei dividendi all’interno del gruppo; ciò che invece rileva è che il percettore sia fiscalment­e residente in Giappone e che i dividendi siano potenzialm­ente soggetti a tassazione indipenden­temente dall’effettivo pagamento dell’imposta ( principio ormai consolidat­o, si vedano le sentenze n. 26377/ 2018 o 10706/ 2019).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy