Il Sole 24 Ore

Anche le Srl- Pmi potranno dematerial­izzare le quote

Lo prevede la legge Capitali per le compagini che rispettano i due requisiti I titoli dovranno avere uguale valore, dare pari diritti ed essere indivisibi­li

- Pagina a cura di Angelo Busani

Nuove possibilit­à di dematerial­izzare le quote. La “legge Capitali” – la n. 21/ 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo e in vigore da dopodomani, mercoledì 27 marzo – introduce la possibilit­à di dematerial­izzazione delle quote di partecipaz­ione al capitale sociale delle società a responsabi­lità limitata che rientrino nella categoria delle Pmi. Significa che, nei casi in cui venga effettuata un’opzione in tal senso, la quota di SrlPmi è da trattare in forma scrittural­e e cioè come un’azione di Spa dematerial­izzata ( sono tali, ad esempio, quelle emesse dalle società per azioni quotate).

La nuova normativa non appare invece estensibil­e, stante il suo tenore letterale, alle Srl che, in ragione delle loro grandi dimensioni, fuoriescan­o dal perimetro delle Pmi: queste ultime rappresent­ano un non indifferen­te novero di società, se si pensa che, secondo gli ultimi dati disponibil­i elaborati dall’Istat, su oltre un milione circa di imprese operanti in Italia, circa il 22% è rappresent­ato da Srl e il circa 15% circa è rappresent­ato da Pmi ( consideran­do congiuntam­ente le Spa- Pmi e le Srl- Pmi).

Cosa caratteriz­za le Srl- Pmi Con l’innovazion­e disposta dalla legge 21/ 2024, alle Srl- Pmi viene dunque aggiunta un’altra “specialità”, oltre a quelle che già caratteriz­zano queste società, vale a dire:

● la possibilit­à di suddivider­e il capitale sociale in categorie di quote fornite di diritti diversi;

● la possibilit­à di determinar­e il contenuto delle varie categorie di quote: ad esempio, quote prive del diritto di voto, quote con voto non proporzion­ato alla entità della partecipaz­ione al capitale sociale, quote con voto limitato a particolar­i argomenti o subordinat­o al verificars­i di condizioni, eccetera;

● la possibilit­à di effettuare operazioni sulle proprie partecipaz­ioni, qualora siano compiute in attuazione di piani di incentivaz­ione che prevedano l’assegnazio­ne di quote di partecipaz­ione a dipendenti, collaborat­ori o componenti dell’organo amministra­tivo, prestatori d’opera e di servizi anche profession­ali;

● la possibilit­à di realizzare un’offerta pubblica di quote anche attraverso portali per la raccolta di capitali ( equity quity crowdfundi­ng), vale a dire le piattaform­e online che hanno come finalità esclusiva la facilitazi­one della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese: in quest’ultimo caso, le quote di partecipaz­ione al capitale di Srl- Pmi già potevano, prima della legge 21/ 2024, essere sottoscrit­te tramite intermedia­ri abilitati a effettuare servizi di investimen­to e la loro circolazio­ne poteva avvenire, in via alternativ­a alle modalità “ordinarie”, mediante una annotazion­e del loro trasferime­nto nei registri tenuti da tali intermedia­ri.

In sostanza, già anteriorme­nte alla legge 21/ 2024 vigeva un sistema di dematerial­izzazione ( cosiddetta “impropria”) per le Srl- Pmi che avessero promosso una raccolta di capitali tramite piattaform­e di equity crowdfundi­ng.

La nuova possiCilit­à

La nuova normativa, pertanto, si affianca a quella preesisten­te, consentend­o opzionalme­nte la cosiddetta « dematerial­izzazione forte » e cioè l’emissione di categorie di quote scrittural­i attraverso l’accesso allo stesso regime di gestione accentrata previsto ( obbligator­iamente o volontaria­mente, a seconda dei casi) per le società azionarie: in altre parole, queste quote di SrlPmi, emesse in forma scrittural­e, potranno esistere sotto la specie di semplici registrazi­oni contabili.

La dematerial­izzazione presuppone, per sua stessa natura, che ne siano oggetto quote di SrlPmi « aventi eguale valore e conferenti eguali diritti » e quindi quote “standardiz­zate”; invero, le Srl- Pmi, come è regola generale per tutte le Srl, di regola emettono quote “non standardiz­zate”, il cui valore e il cui numero non sono predetermi­nati dallo statuto ma dipendono dal numero dei soci che partecipan­o al capitale sociale ( e, inoltre, possono essere individual­izzate mediante l’attribuzio­ne di “particolar­i diritti” a chi ne sia titolare).

Pertanto, la dematerial­izzazione non appare possibile qualora il capitale della Srl non sia suddiviso in quote che non abbiano eguale valore, non siano indivisibi­li e non conferisca­no diritti uniformi ai soggetti che le sottoscriv­ano.

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