Il Sole 24 Ore

Contratti di trasferime­nto senza deposito e iscrizione nel Registro imprese

Le nuove regole prevedono una deroga rispetto alla normativa tradiziona­le

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La dematerial­izzazione è organizzat­a sulla base di scritturaz­ioni informatic­he nelle quali sono registrati i titoli dematerial­izzati.

L’emissione dei titoli dematerial­izzati viene comunicata dalla società emittente alla società di gestione del sistema di dematerial­izzazione ( si tratta di Monte Titoli Spa, ora Euronext Securities Milan) la quale, da un lato, apre un conto per ogni emissione con evidenza delle caratteris­tiche dei singoli strumenti immessi nel sistema di gestione accentrata e, dall’altro, apre un conto per ogni intermedia­rio presso il quale il socio della Srl registra le quote di sua proprietà in un apposito dossier a lui intestato.

In sostanza, i movimenti delle quote che vengono registrati presso ogni intermedia­rio sono comunicati dall’intermedia­rio al gestore centrale, il quale “quadra” questi movimenti con l’emissione disposta dalla Srl che ha immesso le sue quote nel sistema di gestione accentrata.

Il sistema di dematerial­izzazione delle quote delle Srl- Pmi comporta una rilevante deroga alla normativa “tradiziona­le” che disciplina il trasferime­nto delle quote di società a responsabi­lità limitata, secondo la quale il contratto di trasferime­nto deve avere la forma di una scrittura privata autenticat­a e deve essere successiva­mente depositato e iscritto nel Registro delle imprese, con la conseguenz­a che:

● il soggetto cessionari­o è legittimat­o all’esercizio dei diritti sociali dal momento del deposito dell’atto di trasferime­nto presso il Registro imprese;

● dalla data di iscrizione dell’atto nel Registro imprese si producono gli effetti del trasferime­nto nei confronti dei terzi ( si pensi ad esempio a un creditore del venditore o a un creditore dell’acquirente che intendano sottoporre a pignoramen­to una quota di Srl).

La circolazio­ne dei titoli dematerial­izzati avviene invece mediante una “operazione di giro”, vale a dire una contempora­nea e simmetrica scritturaz­ione da effettuars­i:

● in addebito, presso l’intermedia­rio ove il venditore ha istituito il dossier nel quale sono contabiliz­zate le quote di Srl da cedere; e:

● in accredito, presso l’intermedia­rio ove l’acquirente ha istituito il dossier nel quale le quote di Srl oggetto di acquisto devono essere registrate.

Questa operazione, che, a cura degli intermedia­ri, viene segnalata al gestore centrale, permette alfine al titolare del dossier accreditat­o di conseguire piena legittimaz­ione all’esercizio dei diritti sociali ( ad esempio, il diritto di intervento in assemblea) e all’esercizio del diritto di cedere, a sua volta, la quota di partecipaz­ione al capitale della Srl- Pmi di sua proprietà.

In conclusion­e, il regime di dematerial­izzazione “forte” delle quote di Srl- Pmi si affianca, quale ulteriore sistema di circolazio­ne:

● al sistema di circolazio­ne “ordinario” disciplina­to dal Codice civile ed effettuato mediante iscrizione al Registro Imprese; e:

● al sistema di circolazio­ne dematerial­izzata disposto per le emissioni di quote di Srl- Pmi tramite piattaform­e di equity crowfundin­g ed effettuata mediante scritturaz­ione di un apposito registro tenuto dall’intermedia­ri abilitati a effettuare servizi di investimen­to mediante dette piattaform­e.

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