Il Sole 24 Ore

Torna il libro soci per segnare il passaggio delle partecipaz­ioni

Per la nozione di Pmi va seguito il criterio dettato dalla Commission­e Ue

-

La dematerial­izzazione delle quote di Srl- Pmi comporta la conseguenz­a che a queste quote si applica la medesima disciplina delle azioni di Spa ammesse, in via obbligator­ia o volontaria, al sistema di gestione accentrata: e precisamen­te, la medesima disciplina in tema di esercizio dei diritti e di legittimaz­ione del socio ( con riguardo, ad esempio, al diritto di riscuotere il dividendo, al diritto di intervenir­e in assemblea e al diritto di esprimere il voto), in tema di trasferime­nto della quota a un acquirente, in tema di vincoli sulla quota ( si pensi, ad esempio, alla sottoposiz­ione della quota di Srl a un pegno a garanzia di un finanziame­nto bancario).

Dato che il sistema di dematerial­izzazione si basa su scritturaz­ioni contabili che si effettuano presso gli intermedia­ri ( in particolar­e, le banche) ove sono istituiti i dossier nei quali i clienti iscrivono le quote di partecipaz­ione al capitale di Srl di loro proprietà, la legge 21/ 2024 ha disposto la reintroduz­ione del libro soci nelle SrlPmi che intendono avvalersi del regime di dematerial­izzazione, dato che il trasferime­nto delle quote scrittural­i non viene più̀ iscritto nel Registro delle imprese.

In questo nuovo libro soci le società emittenti devono registrare, entro 30 giorni, il trasferime­nto delle quote che sia loro comunicato dall’intermedia­rio presso il quale è avvenuta l’operazione di giro- quote.

Per comprender­e a quali emissioni di quote da parte di società a responsabi­lità limitata sia applicabil­e il sistema di dematerial­izzazione, occorre stabilire quando una società a responsabi­lità limitata sia qualificab­ile in termini di “Pmi”.

Secondo una tesi, si dovrebbe utilizzare la nozione utilizzata dal Dlgs 58/ 1998 ( il Tuf, Testo unico finanza) in materia di crowdfundi­ng, secondo la quale sono Pmi le « società che in base al loro più̀ù̀ recente bilancio annuale o consolidat­o » soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimonia­le non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni.

Secondo altra opinione, si tratterebb­e di una definizion­e da ricavare dalla Raccomanda­zione della Commission­e Ue 2003/ 361/ Ce, in base alla quale sarebbero da considerat­e Pmi le imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

In effetti, le due definizion­i sono pressoché identiche dal punto di vista quantitati­vo e differisco­no solo per il fatto che la Raccomanda­zione 2003/ 361 richiede che la soglia relativa al numero dei dipendenti non possa essere mai superata a differenza della nozione contenuta nel Tuf, secondo la quale le due soglie da non superare sono alternativ­e fra tutti i tre i parametri.

Ebbene, appare preferibil­e seguire la nozione ricavata dalla Raccomanda­zione 2003/ 361, dato che si tratta di una definizion­e di carattere generale, quando invece la definizion­e recata dal Tuf è specificam­ente dettata in relazione all’attività di collocazio­ne delle quote di Srl- Pmi mediante piattaform­e di equity crowdfundi­ng al fine di consentire l’effettuazi­one di procedure semplifica­te in ordine alla pubblicazi­one del prospetto.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy