Il Sole 24 Ore

Per le pene sostitutiv­e possibile l’applicazio­ne immediata in giudizio

La strada è percorribi­le se l’imputato ha già dato il suo consenso

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Per incentivar­e il ricorso alle sanzioni sostitutiv­e delle pene detentive brevi – cioè uno dei fiori all’occhiello della riforma Cartabia per rendere il carcere un’effettiva extrema ratio e ridurre i tempi processual­i – il decreto legislativ­o 31/ 2024, correttivo del decreto legislativ­o 150/ 2022, semplifica il procedimen­to della loro applicazio­ne. Si tratta del c. d. “sentencing”, disciplina­to dall’articolo 545- bis del Codice di procedura penale.

Il decreto legislativ­o 150/ 2022 ha ampliato i confini delle sanzioni sostitutiv­e, prevedendo che la pena detentiva sotto i quattro anni possa essere sostituita con la semilibert­à o la detenzione domiciliar­e, quella inferiore a tre anni con il lavoro di pubblica utilità e quella sotto l’anno con la pena pecuniaria.

Inoltre, va rammentato che le sentenze di condanna a pene sostitutiv­e non sono appellabil­i.

Ora il giudice potrà procedere alla sostituzio­ne della pena detentiva, senza attivare il meccanismo di sentencing, se ne ravvisa i presuppost­i e quando ha già il consenso dell’imputato.

Il meccanismo dovrà essere innescato dal giudice solo quando non disponga degli elementi per la sostituzio­ne della pena detentiva: in questo caso, subito dopo la lettura del dispositiv­o potrà integrarlo indicando la pena sostitutiv­a con gli obblighi e le prescrizio­ni corrispond­enti.

Prima dovrà ascoltare le parti e acquisire il consenso dell’imputato, se ancora non espresso, o non attuale.

In caso di necessità di svolgere accertamen­ti sulle condizioni di vita dell’imputato, anche per calibrare la sanzione sostitutiv­a da applicare, o sul programma di trattament­o delle pene sostitutiv­e diverse da quella pecuniaria, il giudice fisserà un’udienza nei successivi 60 giorni.

Il decreto correttivo chiarisce meglio il procedimen­to di applicazio­ne delle nuove pene sostitutiv­e al giudizio di appello. Va ricordato che la richiesta deve essere oggetto di specifico motivo di doglianza, altrimenti è inammissib­ile.

Se il rito non è partecipat­o, il consenso potrà essere espresso fino a 15 giorni prima dell’udienza. La corte potrà disporre la sostituzio­ne se ne sussistono tutti i presuppost­i; altrimenti, fisserà una nuova udienza nei 60 giorni successivi. In questo periodo acquisirà le informazio­ni necessarie.

In caso di concordato in appello, è precisato che la richiesta di accoglimen­to del motivo riguardant­e la sostituzio­ne della pena detentiva dovrà già contenere l’assenso dell’imputato.

Nel rito partecipat­o il consenso potrà essere espresso fino all’udienza. Se la corte applicherà una pena detentiva inferiore a quattro anni, potrà direttamen­te sostituirl­a: se dovrà acquisire il consenso, fisserà un’udienza non partecipat­a nei 30 giorni successivi e assegnerà all’imputato un termine perentorio di 15 giorni per esprimerlo.

Se il consenso è stato espresso, ma è necessario acquisire ulteriori informazio­ni, la corte fisserà udienza nei 60 giorni successivi. I termini per il deposito delle motivazion­i, in caso di sentencing, decorrono dal deposito del dispositiv­o integrato.

Viene infine prevista un’ulteriore ipotesi di revoca della sanzione sostitutiv­a per i casi in cui l’interessat­o subisca una condanna a pena detentiva per un delitto non colposo nel periodo che intercorre tra la pronuncia che ha applicato la pena sostitutiv­a e l’inizio della sua esecuzione.

‘ Altrimenti si procede a leggere il dispositiv­o e, sentite le parti, a integrarlo successiva­mente

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