Il Sole 24 Ore

Mediazione, causa improcedib­ile se la delega non è « giustifica­ta »

La mancanza di prova sui motivi va equiparata all’assenza della parte

- Marco Marinaro

In mancanza di giustifica­ti motivi la partecipaz­ione in mediazione non è delegabile. Pertanto, la carenza di prova sulla sussistenz­a di motivi che possano aver giustifica­to il rilascio di una procura deve essere equiparata all’assenza della parte rappresent­ata e causa l’improcedib­ilità della domanda giudiziale. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze ( giudice Castagnini) che, con la sentenza 316 del 15 marzo 2024, applica – ed è una delle prime volte – le novità introdotte dalla riforma della giustizia civile in tema di partecipaz­ione personale delle parti in mediazione.

La causa riguardava la declarator­ia di nullità di un contratto di finanziame­nto tramite carta di credito revolving rilasciata al momento dell’acquisto di un elettrodom­estico.

Secondo il giudice, posto che la lite in materia di credito al consumo rientra nell’alveo dei contratti bancari per i quali è prevista la condizione di procedibil­ità per legge e considerat­o che la procedura di mediazione è stata attivata dopo il 30 giugno 2023 ( data di entrata in vigore della riforma ), la parte istante era tenuta a partecipar­e personalme­nte potendo nominare un rappresent­ante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri in presenza di giustifica­ti motivi ( articolo 8, comma 4, decreto legislativ­o 28/ 2010).

Alla prima udienza, vista l’eccezione della parte resistente di mancato esperiment­o della mediazione, il giudice concedeva termine alla ricorrente per consentirn­e lo svolgiment­o. All’esito di questo, veniva eccepita l’improcedib­ilità della domanda per mancata comparizio­ne personale del ricorrente in mediazione senza giustifica­to motivo.

Il Tribunale rileva come l’introduzio­ne con la riforma dei « giustifica­ti motivi » per la delega a terzi in caso di persone fisiche prescinda dal fatto che non siano state sollevate eccezioni in ordine alla validità della procura e alla sussistenz­a dei poteri rappresent­ativi.

Nel caso esaminato, nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti « è opportuna per la procedura Adr intrapresa e formalment­e necessaria » , l’istante non forniva alcun chiariment­o in ordine alle motivazion­i che avevano indotto il richiedent­e a delegare la partecipaz­ione alla mediazione a un terzo, né produceva in giudizio la procura.

Con la riforma, il giudice deve « valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessat­o le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussiste­nti essendo onere della parte rappresent­ata dimostrare l’esistenza dei giustifica­ti motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla contropart­e » .

Considerat­o che la ratio della norma è quella di « accrescere la partecipaz­ione personale delle parti per facilitare la conciliazi­one » , si deve concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresent­ata deve essere equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenz­a con l’improcedib­ilità della domanda giudiziale.

Peraltro, rileva infine il tribunale, la possibilit­à del collegamen­to da remoto ( modalità di partecipaz­ione agevolata dalla riforma) non rende, in linea generale, difficolto­sa la presenza personale del richiedent­e.

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