Mediazione, causa improcedibile se la delega non è « giustificata »
La mancanza di prova sui motivi va equiparata all’assenza della parte
In mancanza di giustificati motivi la partecipazione in mediazione non è delegabile. Pertanto, la carenza di prova sulla sussistenza di motivi che possano aver giustificato il rilascio di una procura deve essere equiparata all’assenza della parte rappresentata e causa l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze ( giudice Castagnini) che, con la sentenza 316 del 15 marzo 2024, applica – ed è una delle prime volte – le novità introdotte dalla riforma della giustizia civile in tema di partecipazione personale delle parti in mediazione.
La causa riguardava la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving rilasciata al momento dell’acquisto di un elettrodomestico.
Secondo il giudice, posto che la lite in materia di credito al consumo rientra nell’alveo dei contratti bancari per i quali è prevista la condizione di procedibilità per legge e considerato che la procedura di mediazione è stata attivata dopo il 30 giugno 2023 ( data di entrata in vigore della riforma ), la parte istante era tenuta a partecipare personalmente potendo nominare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri in presenza di giustificati motivi ( articolo 8, comma 4, decreto legislativo 28/ 2010).
Alla prima udienza, vista l’eccezione della parte resistente di mancato esperimento della mediazione, il giudice concedeva termine alla ricorrente per consentirne lo svolgimento. All’esito di questo, veniva eccepita l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale del ricorrente in mediazione senza giustificato motivo.
Il Tribunale rileva come l’introduzione con la riforma dei « giustificati motivi » per la delega a terzi in caso di persone fisiche prescinda dal fatto che non siano state sollevate eccezioni in ordine alla validità della procura e alla sussistenza dei poteri rappresentativi.
Nel caso esaminato, nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti « è opportuna per la procedura Adr intrapresa e formalmente necessaria » , l’istante non forniva alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che avevano indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione a un terzo, né produceva in giudizio la procura.
Con la riforma, il giudice deve « valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte » .
Considerato che la ratio della norma è quella di « accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione » , si deve concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata deve essere equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Peraltro, rileva infine il tribunale, la possibilità del collegamento da remoto ( modalità di partecipazione agevolata dalla riforma) non rende, in linea generale, difficoltosa la presenza personale del richiedente.