Il Sole 24 Ore

Rifiuti, proroga ombra per la relazione sulla qualità del servizio

Verso il rinvio la scadenza di fine mese ma manca una comunicazi­one ufficiale

- Pasquale Mirto

Scade il 31 marzo il termine per la relazione sulla qualità del servizio rifiuti, ma sembra che la data sarà prorogata. Informalme­nte, Arera fa sapere che la scadenza verrà spostata in virtù della prossima istituzion­e di un portale ad hoc, in cui poter inserire le informazio­ni e le relazioni. Il nuovo termine sarà comunicato al rilascio del portale, e dovrebbe essere fissato a trenta giorni dalla sua pubblicazi­one.

Ovviamente, visto l’approssima­rsi del termine comunque previsto dal Testo unico per la regolazion­e della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ( Tqrif) ( delibera Arera n. 15/ 2022), sarebbe opportuna una comunicazi­one ufficiale da parte dell’Autorità, anche perché giusto l’anno scorso ( il 21 marzo 2023) la stessa Arera comunicava che i dati e le informazio­ni relative al 2023 dovevano essere inviate « secondo modalità che verranno definite successiva­mente dalla medesima » . Nulla è stato definito ad oggi, e non lo sarà entro la scadenza del 31 marzo 2024 prevista sempre da Arera.

Pertanto, Comuni e gestori hanno fatto affidament­o sulla comunicazi­one del 2023, e in mancanza di indicazion­i si rischia di procedere in modo non uniforme.

Ovviamente la gestione “cartacea” di singole relazioni sarebbe illogica, perché non permettere­bbe analisi informatiz­zate, e quindi la previsione di uno specifico portale appare utile, anche per le informazio­ni di ritorno che la stessa Arera potrà dare circa l’efficacia dello stesso Testo unico sulla qualità.

I dati da gestire sono veramente tanti.

Il Testo unico sulla qualità, all’articolo 56, prevede che il gestore deve predisporr­e un registro, su apposita piattaform­a informativ­a, al fine di registrare informazio­ni e dati concernent­i le prestazion­i soggette a livelli generali di qualità.

Si tratta di una moltitudin­e di dati, che vanno dalla rintraccia­bilità di ogni singola prestazion­e richiesta dall’utente ai dati identifica­tivi del richiedent­e, dell’utenza, e altre informazio­ni che variano a seconda del posizionam­ento nel quadrante della qualità.

L’articolo 58, poi, prevede, che sempre entro il 31 marzo di ogni anno il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’ente territoria­lmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise tra utenza domestica e non domestica. Gli adempiment­i sono più “leggeri” per le gestioni ricomprese nello schema I del quadrante della qualità, che dovranno inviare una relazione, firmata dal legale rappresent­ante ( e quindi, nei Comuni, dal sindaco), attestante il rispetto degli obblighi del servizio previsti dalla tabella 2 allegata al Testo unico. La tabella in questione differenzi­a gli obblighi a seconda del posizionam­ento in uno dei quattro schemi del quadrante, ma anche per quelli che si trovano nello schema I, pur non essendo previsti livelli generali di qualità contrattua­le e tecnica ( disciplina­ti dall’articolo 53), è comunque prevista una serie di obblighi di servizio, che vanno dall’adozione e pubblicazi­one della Carta della qualità, alle modalità di attivazion­e, variazione e cessazione del servizio ( con adempiment­i che si sovrappong­ono a quelli tributari), procedure per i reclami, sportello fisico e online, e così via.

Di fatto la relazione si trasforma in una sorta di certificaz­ione sull’ottemperan­za ai nuovi obblighi imposti dal Testo unico.

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