Rifiuti, proroga ombra per la relazione sulla qualità del servizio
Verso il rinvio la scadenza di fine mese ma manca una comunicazione ufficiale
Scade il 31 marzo il termine per la relazione sulla qualità del servizio rifiuti, ma sembra che la data sarà prorogata. Informalmente, Arera fa sapere che la scadenza verrà spostata in virtù della prossima istituzione di un portale ad hoc, in cui poter inserire le informazioni e le relazioni. Il nuovo termine sarà comunicato al rilascio del portale, e dovrebbe essere fissato a trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Ovviamente, visto l’approssimarsi del termine comunque previsto dal Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ( Tqrif) ( delibera Arera n. 15/ 2022), sarebbe opportuna una comunicazione ufficiale da parte dell’Autorità, anche perché giusto l’anno scorso ( il 21 marzo 2023) la stessa Arera comunicava che i dati e le informazioni relative al 2023 dovevano essere inviate « secondo modalità che verranno definite successivamente dalla medesima » . Nulla è stato definito ad oggi, e non lo sarà entro la scadenza del 31 marzo 2024 prevista sempre da Arera.
Pertanto, Comuni e gestori hanno fatto affidamento sulla comunicazione del 2023, e in mancanza di indicazioni si rischia di procedere in modo non uniforme.
Ovviamente la gestione “cartacea” di singole relazioni sarebbe illogica, perché non permetterebbe analisi informatizzate, e quindi la previsione di uno specifico portale appare utile, anche per le informazioni di ritorno che la stessa Arera potrà dare circa l’efficacia dello stesso Testo unico sulla qualità.
I dati da gestire sono veramente tanti.
Il Testo unico sulla qualità, all’articolo 56, prevede che il gestore deve predisporre un registro, su apposita piattaforma informativa, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità.
Si tratta di una moltitudine di dati, che vanno dalla rintracciabilità di ogni singola prestazione richiesta dall’utente ai dati identificativi del richiedente, dell’utenza, e altre informazioni che variano a seconda del posizionamento nel quadrante della qualità.
L’articolo 58, poi, prevede, che sempre entro il 31 marzo di ogni anno il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise tra utenza domestica e non domestica. Gli adempimenti sono più “leggeri” per le gestioni ricomprese nello schema I del quadrante della qualità, che dovranno inviare una relazione, firmata dal legale rappresentante ( e quindi, nei Comuni, dal sindaco), attestante il rispetto degli obblighi del servizio previsti dalla tabella 2 allegata al Testo unico. La tabella in questione differenzia gli obblighi a seconda del posizionamento in uno dei quattro schemi del quadrante, ma anche per quelli che si trovano nello schema I, pur non essendo previsti livelli generali di qualità contrattuale e tecnica ( disciplinati dall’articolo 53), è comunque prevista una serie di obblighi di servizio, che vanno dall’adozione e pubblicazione della Carta della qualità, alle modalità di attivazione, variazione e cessazione del servizio ( con adempimenti che si sovrappongono a quelli tributari), procedure per i reclami, sportello fisico e online, e così via.
Di fatto la relazione si trasforma in una sorta di certificazione sull’ottemperanza ai nuovi obblighi imposti dal Testo unico.