Separazione, violare i doveri matrimoniali può causare l’addebito
Per poter dimostrare la colpa non basta il venir meno agli obblighi coniugali, ma va accertato anche il nesso causale con la crisi
secondo comma, del Codice civile cioè fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione. Viene da sé individuare i comportamenti che più frequentemente motivano l’addebito: violenza psicologica o fisica ( episodio tanto grave da fondare l’addebito con un unico evento, marca il Tribunale di Castrovillari 1140/ 23), aggressioni verbali, esplosioni di rabbia, disinteresse al ménage familiare, sperpero folle per via del gioco compulsivo, mancato sostegno al coniuge in difficoltà, violazione della privacy, ricatto economico, umiliazioni, prevaricazioni. Un ventaglio di ipotesi aperto, inclusivo di ogni lesione all’altrui integrità fisica, morale e sociale.
La prova
Dimostrare l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, tramite l’ascolto di testimoni, l’allegazione di filmati o foto ( Corte di appello di Milano 1019/ 22) non implica necessariamente l’accoglimento della richiesta di addebito. Provata la trasgressione, infatti, il coniuge che voglia ottenere la pronuncia di addebito dovrà provare altresì il collegamento causale tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. In altre parole, tornando alla sua situazione, non basterà portare al giudice video o immagini dai quali emerga con certezza il tradimento di sua moglie ma occorrerà che lei dimostri anche che quella relazione extraconiugale sia stata concretamente la ragione per cui il vostro matrimonio è finito e non sia, invece, solo la conseguenza di un rapporto già incrinato come sembra essere nel suo caso.
Rifiutando a lungo la convivenza matrimoniale, infatti, lei non ha soltanto violato il dovere di coabitazione ma è stato anche il primo a disgregare il rapporto ( Corte di appello di Venezia 533/ 23). L’infedeltà che lamenta, perciò, è conseguenza e non causa di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto connotato – non da una convivenza formale, che già escluderebbe l’addebito ( Tribunale di Salerno 2559/ 22) – ma da una convivenza inesistente e sofferta dalla signora. Sarà difficile, quindi, che il giudice addebiti a sua moglie la responsabilità per la fine di un matrimonio fantasma. Anzi, negandole presenza, a rischiare l’addebito potrebbe essere lei.