Bonus Sud e attività residuale di trasporto per conto terzi
Una ditta individuale esercita più attività ( movimento terra, commercio all'ingrosso di materiali di recupero non metallici, noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili con e senza operatore) e in via residuale - nella misura del 3% su un fatturato di oltre un milione di euro - l'attività di trasporti conto terzi. La ditta non ha tenuto contabilità separata per tali prestazioni, ma le fatture relative al trasporto sono poche e facilmente dimostrabili.
Negli anni dal 2017 al 2022, la ditta ha acquistato diversi macchinari e impianti, perlopiù fissi a terra, ottenendo e utilizzando il credito d'imposta per il Mezzogiorno.
In sede di controllo, dimostrando la non attinenza degli investimenti fatti rispetto alla residuale attività di trasporto, possono esserci difficoltà?
Con la circolare 32/ E/ 2022, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che « la separazione delle attività o la distinzione dei costi » è requisito necessario solamente nel caso in cui l’azienda eserciti la propria attività anche in settori esclusi, dal momento che lo scopo di tale previsione è quello di evitare che i settori esclusi beneficino degli aiuti concessi in base all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e, del regolamento Ue 651/ 2014, detto regolamento Gber ( General block exemption regulation). Tali imprese, pertanto, potranno fruire del credito per il Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda, dotati, ai fini fiscali, di contabilità separata, al fine di garantire la delimitazione dell’agevolazione in relazione esclusivamente agli investimenti effettuati in seno alle attività ammissibili al beneficio, e fermo restando l’utilizzo dei beni agevolabili nei settori diversi da quelli esclusi dagli aiuti ai sensi del citato Gber.
Su queste basi, nel caso prospettato, in mancanza di una contabilità separata è possibile che, in sede di controllo, il credito d’imposta venga disconosciuto. Tuttavia, la questione potrebbe essere portata alla cognizione del giudice tributario, in quanto, qualora si sia in grado di dimostrare, sotto un profilo sostanziale, che gli investimenti fatti sono per loro natura esclusivamente riconducibili all’attività ammissibile, il giudice stesso potrà comunque dichiarare la spettanza del credito d’imposta di cui si discute.