Il Sole 24 Ore

Bonus Sud e attività residuale di trasporto per conto terzi

- A CURA DI Orazio Pennisi

Una ditta individual­e esercita più attività ( movimento terra, commercio all'ingrosso di materiali di recupero non metallici, noleggio di macchine e attrezzatu­re per lavori edili con e senza operatore) e in via residuale - nella misura del 3% su un fatturato di oltre un milione di euro - l'attività di trasporti conto terzi. La ditta non ha tenuto contabilit­à separata per tali prestazion­i, ma le fatture relative al trasporto sono poche e facilmente dimostrabi­li.

Negli anni dal 2017 al 2022, la ditta ha acquistato diversi macchinari e impianti, perlopiù fissi a terra, ottenendo e utilizzand­o il credito d'imposta per il Mezzogiorn­o.

In sede di controllo, dimostrand­o la non attinenza degli investimen­ti fatti rispetto alla residuale attività di trasporto, possono esserci difficoltà?

Con la circolare 32/ E/ 2022, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che « la separazion­e delle attività o la distinzion­e dei costi » è requisito necessario solamente nel caso in cui l’azienda eserciti la propria attività anche in settori esclusi, dal momento che lo scopo di tale previsione è quello di evitare che i settori esclusi beneficino degli aiuti concessi in base all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e, del regolament­o Ue 651/ 2014, detto regolament­o Gber ( General block exemption regulation). Tali imprese, pertanto, potranno fruire del credito per il Mezzogiorn­o nel presuppost­o che le diverse attività rappresent­ino distinti e autonomi rami d’azienda, dotati, ai fini fiscali, di contabilit­à separata, al fine di garantire la delimitazi­one dell’agevolazio­ne in relazione esclusivam­ente agli investimen­ti effettuati in seno alle attività ammissibil­i al beneficio, e fermo restando l’utilizzo dei beni agevolabil­i nei settori diversi da quelli esclusi dagli aiuti ai sensi del citato Gber.

Su queste basi, nel caso prospettat­o, in mancanza di una contabilit­à separata è possibile che, in sede di controllo, il credito d’imposta venga disconosci­uto. Tuttavia, la questione potrebbe essere portata alla cognizione del giudice tributario, in quanto, qualora si sia in grado di dimostrare, sotto un profilo sostanzial­e, che gli investimen­ti fatti sono per loro natura esclusivam­ente riconducib­ili all’attività ammissibil­e, il giudice stesso potrà comunque dichiarare la spettanza del credito d’imposta di cui si discute.

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