Medici: in capo agli eredi la responsabilità civile
Buonasera, a seguito di "filler" effettuati da un noto chirurgo plastico, mi si è sviluppata un'infiammazione al viso documentata da una ecografia ben dettagliata, da cui è risultato che mi è stato iniettato ( a mia insaputa, specifico) materiale non assorbibile. Ho anche tutte le fatture che lo dimostrano.
Purtroppo, il medico responsabile è morto. Gli eredi sono tenuti a rimborsare il danno?
La responsabilità civile del professionista ( nel caso specifico, del medico) si trasmette ai suoi eredi, come tutti i rapporti attivi e passivi riconducibili alla persona deceduta. Sulla natura della responsabilità del medico occorre, comunque, operare una distinzione: se il medico agisce come libero professionista, ad esempio nel proprio studio, instaura un rapporto contrattuale diretto con il paziente, che prevede una presunzione di responsabilità, secondo la quale il danneggiato è onerato della prova del danno, mentre il medico, per discolparsi, deve provare che il danno si è verificato per cause estranee alla propria prestazione- attività; la prescrizione del diritto al risarcimento è decennale. Se il medico, invece, agisce all’interno di una struttura sanitaria, secondo il dettato dell’articolo 7 della legge 24/ 2017 ( cosiddetta legge Gelli- Bianco), la responsabilità contrattuale ricade direttamente sulla struttura, per i fatti commessi dai professionisti della cui opera si avvale, anche se scelti dal paziente, mentre la responsabilità del medico ha natura extracontrattuale ( articoli 2043 e seguenti del Codice civile) e si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal verificarsi del fatto dannoso. In questo caso spetta al paziente dimostrare, oltre al danno, il nesso causale tra questo e l’intervento del sanitario di cui afferma la responsabilità. La responsabilità civile si trasferisce agli eredi: quindi, anche il termine di prescrizione, decennale o quinquennale, decorre sempre dall’evento dannoso o, comunque, da quando il danno si è manifestato, e non inizia a decorrere un nuovo termine nei confronti degli eredi dall’apertura della successione. Gli eredi rispondono dei danni causati dal proprio dante causa nei limiti della rispettiva quota ereditaria, e non ciascuno per l’intero con solidarietà passiva.