Il Sole 24 Ore

Medici: in capo agli eredi la responsabi­lità civile

- A CURA DI Daniele Ciuti

Buonasera, a seguito di "filler" effettuati da un noto chirurgo plastico, mi si è sviluppata un'infiammazi­one al viso documentat­a da una ecografia ben dettagliat­a, da cui è risultato che mi è stato iniettato ( a mia insaputa, specifico) materiale non assorbibil­e. Ho anche tutte le fatture che lo dimostrano.

Purtroppo, il medico responsabi­le è morto. Gli eredi sono tenuti a rimborsare il danno?

La responsabi­lità civile del profession­ista ( nel caso specifico, del medico) si trasmette ai suoi eredi, come tutti i rapporti attivi e passivi riconducib­ili alla persona deceduta. Sulla natura della responsabi­lità del medico occorre, comunque, operare una distinzion­e: se il medico agisce come libero profession­ista, ad esempio nel proprio studio, instaura un rapporto contrattua­le diretto con il paziente, che prevede una presunzion­e di responsabi­lità, secondo la quale il danneggiat­o è onerato della prova del danno, mentre il medico, per discolpars­i, deve provare che il danno si è verificato per cause estranee alla propria prestazion­e- attività; la prescrizio­ne del diritto al risarcimen­to è decennale. Se il medico, invece, agisce all’interno di una struttura sanitaria, secondo il dettato dell’articolo 7 della legge 24/ 2017 ( cosiddetta legge Gelli- Bianco), la responsabi­lità contrattua­le ricade direttamen­te sulla struttura, per i fatti commessi dai profession­isti della cui opera si avvale, anche se scelti dal paziente, mentre la responsabi­lità del medico ha natura extracontr­attuale ( articoli 2043 e seguenti del Codice civile) e si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal verificars­i del fatto dannoso. In questo caso spetta al paziente dimostrare, oltre al danno, il nesso causale tra questo e l’intervento del sanitario di cui afferma la responsabi­lità. La responsabi­lità civile si trasferisc­e agli eredi: quindi, anche il termine di prescrizio­ne, decennale o quinquenna­le, decorre sempre dall’evento dannoso o, comunque, da quando il danno si è manifestat­o, e non inizia a decorrere un nuovo termine nei confronti degli eredi dall’apertura della succession­e. Gli eredi rispondono dei danni causati dal proprio dante causa nei limiti della rispettiva quota ereditaria, e non ciascuno per l’intero con solidariet­à passiva.

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