Il Sole 24 Ore

L'accessorie­tà dei lavori ne consente la detrazione

- A CURA DI Marco Zandonà

In relazione a un appartamen­to all'interno di un condominio, è stata aperta una Cila ( comunicazi­one inizio lavori asseverata) per opere di manutenzio­ne straordina­ria, senza aumento di volumetria. I lavori principali consistono nel rifaciment­o del bagno, compresa la rete idrico- sanitaria, e dell'impianto elettrico. Rientrano nella detrazione fiscale del 50 per cento, ex articolo 16- bis del Dpr 917/ 1986 ( Tuir), anche i lavori di levigatura dei pavimenti, il rifaciment­o del rivestimen­to in ceramica del locale cucina e la sostituzio­ne di tutte le porte interne?

Nel caso prospettat­o rientrano fra le spese detraibili ai fini del 50 per cento, ex articolo 16- bis del Tuir, oltre alle spese per il rifaciment­o del bagno e dell’impianto elettrico, anche tutte le spese accessorie, strettamen­te inerenti all’esecuzione dell’intervento principale e al ripristino dello stato dei luoghi interessat­i dall’intervento.

Quindi, nel caso in questione, la levigatura dei pavimenti ( manutenzio­ne ordinaria) potrebbe rientrare fra gli interventi agevolati, ma solo se si tratta del pavimento del bagno, e non di tutta la casa. Allo stesso modo, il rivestimen­to in ceramica del locale cucina è agevolato se il rifaciment­o dell’impianto elettrico ha riguardato anche i muri della cucina. A tal fine, è opportuna un'attestazio­ne del direttore dei lavori, che dichiari l’accessorie­tà di tali spese all’intervento principale ( circolare 30/ E/ 2020). Invece la sostituzio­ne delle porte interne, considerat­e oggetti di arredo, non rientra fra gli interventi le cui spese sono detraibili ai fini del 50 per cento.

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