L'accessorietà dei lavori ne consente la detrazione
In relazione a un appartamento all'interno di un condominio, è stata aperta una Cila ( comunicazione inizio lavori asseverata) per opere di manutenzione straordinaria, senza aumento di volumetria. I lavori principali consistono nel rifacimento del bagno, compresa la rete idrico- sanitaria, e dell'impianto elettrico. Rientrano nella detrazione fiscale del 50 per cento, ex articolo 16- bis del Dpr 917/ 1986 ( Tuir), anche i lavori di levigatura dei pavimenti, il rifacimento del rivestimento in ceramica del locale cucina e la sostituzione di tutte le porte interne?
Nel caso prospettato rientrano fra le spese detraibili ai fini del 50 per cento, ex articolo 16- bis del Tuir, oltre alle spese per il rifacimento del bagno e dell’impianto elettrico, anche tutte le spese accessorie, strettamente inerenti all’esecuzione dell’intervento principale e al ripristino dello stato dei luoghi interessati dall’intervento.
Quindi, nel caso in questione, la levigatura dei pavimenti ( manutenzione ordinaria) potrebbe rientrare fra gli interventi agevolati, ma solo se si tratta del pavimento del bagno, e non di tutta la casa. Allo stesso modo, il rivestimento in ceramica del locale cucina è agevolato se il rifacimento dell’impianto elettrico ha riguardato anche i muri della cucina. A tal fine, è opportuna un'attestazione del direttore dei lavori, che dichiari l’accessorietà di tali spese all’intervento principale ( circolare 30/ E/ 2020). Invece la sostituzione delle porte interne, considerate oggetti di arredo, non rientra fra gli interventi le cui spese sono detraibili ai fini del 50 per cento.