Il Sole 24 Ore

I rischi della lottizzazi­one avvenuta prima della vendita

- A CURA DI Vincenzo Pappa Monteforte

L'acquirente di un terreno agricolo - di cui una piccola parte è edificabil­e - chiede al venditore di frazionare il terreno prima dell'acquisto, separando la parte edificabil­e ( con una piccola parte agricola annessa) dalla restante parte, più vasta, impegnando­si ad acquistare entrambi gli appezzamen­ti risultanti da questo frazioname­nto. Si precisa che il terreno era divenuto di proprietà del venditore a seguito di succession­e da più di cinque anni, e così anche la parte edificabil­e era stata dichiarata tale da più di cinque anni. In questo caso, si può effettuare la vendita di entrambi gli appezzamen­ti con un unico atto notarile? Le imposte e tasse, che il venditore deve pagare sulla plusvalenz­a, si applicano solo alla parte edificabil­e, in percentual­e, rispetto all'intera superficie e al valore di acquisizio­ne rivalutato?

La vendita con uno o più atti notarili, successiva al frazioname­nto del terreno, non produce effetti “agevolativ­i” quanto alla tassazione ai fini delle imposte dirette, ma potrebbe - al contrario - generare problemati­che di non facile soluzione nei rapporti con l’amministra­zione finanziari­a. L’articolo 67 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), in tema di redditi diversi, indica tra le plusvalenz­e tassabili, alla lettera a, quelle realizzate mediante la lottizzazi­one di terreni ( nozione dai confini incerti) e la successiva vendita anche parziale degli stessi, e, alla lettera b, quelle scaturenti dalla vendita infra- quinquenna­le di terreni agricoli ( fatta eccezione per le provenienz­e successori­e) e - senza limiti temporali - quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibi­li di utilizzazi­one edificator­ia. Di conseguenz­a, già la mera lottizzazi­one finalizzat­a alla vendita, talvolta ritenuta - di per sé - attività “speculativ­a”, in quanto preordinat­a alla produzione di un incremento reddituale, potrebbe ingenerare dubbi nell'amministra­zione finanziari­a e far nascere pretese di tassazione, specie quando acquirente delle due porzioni risulta essere lo stesso soggetto. Tra l’altro, anche matematica­mente, l’operazione ipotizzata non sembra - in assenza di indicazion­i precise sul prezzo - “interessan­te”, tenuto conto che lo stesso valore iniziale dovrà essere suddiviso tra i lotti.

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