Metalmeccanici: arretrati soggetti a tassazione separata
Per l'erogazione dell'arretrato Afac ( acconto futuri aumenti contrattuali) previsto dal Ccnl - contratto collettivo nazionale di lavoro - Metalmeccanici Artigiani, e risultante nella busta paga di gennaio, è corretto utilizzare la tassazione separata?
Il verbale di accordo economico Ccnl Area Meccanica del 21 dicembre 2023 stabilisce l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali ( Afac), da corrispondere in due tranche: la prima a dicembre 2023 e la seconda ad aprile 2024.
In base a tale accordo, la prima tranche, decorrente dal 1° dicembre 2023, dev'essere erogata con il cedolino paga di competenza del mese di gennaio 2024, e indicata sotto la voce « Arretrato Afac » . Pertanto la somma, ancorché si tratti di un acconto su futuri aumenti, è retribuzione di competenza dell’anno 2023. Trova, quindi, applicazione il disposto di cui all’articolo 17 del Dpr 917/ 1986 ( Tuir), a norma del quale sono da assoggettare a tassazione separata gli « emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi » .
Al riguardo, potrebbe sorgere un dubbio interpretativo in ordine al fatto che il verbale è stato siglato nel 2023 e, contestualmente, prevede che una somma afferente al medesimo anno ( dicembre 2023) debba essere corrisposta nell’anno successivo ( gennaio 2024).
Su tale aspetto ha avuto modo di esprimersi l’agenzia delle Entrate ( risposta 468/ 2022), precisando che « è sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l’applicazione della tassazione separata e non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d'imposta nel quale l’accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi ( pagamento nell’anno x+ 1 di emolumenti relativi all’anno x) per effetto del contratto collettivo » .