Il Sole 24 Ore

Metalmecca­nici: arretrati soggetti a tassazione separata

- A CURA DI Marco Gualtierot­ti

Per l'erogazione dell'arretrato Afac ( acconto futuri aumenti contrattua­li) previsto dal Ccnl - contratto collettivo nazionale di lavoro - Metalmecca­nici Artigiani, e risultante nella busta paga di gennaio, è corretto utilizzare la tassazione separata?

Il verbale di accordo economico Ccnl Area Meccanica del 21 dicembre 2023 stabilisce l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattua­li ( Afac), da corrispond­ere in due tranche: la prima a dicembre 2023 e la seconda ad aprile 2024.

In base a tale accordo, la prima tranche, decorrente dal 1° dicembre 2023, dev'essere erogata con il cedolino paga di competenza del mese di gennaio 2024, e indicata sotto la voce « Arretrato Afac » . Pertanto la somma, ancorché si tratti di un acconto su futuri aumenti, è retribuzio­ne di competenza dell’anno 2023. Trova, quindi, applicazio­ne il disposto di cui all’articolo 17 del Dpr 917/ 1986 ( Tuir), a norma del quale sono da assoggetta­re a tassazione separata gli « emolumenti arretrati per prestazion­i di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi » .

Al riguardo, potrebbe sorgere un dubbio interpreta­tivo in ordine al fatto che il verbale è stato siglato nel 2023 e, contestual­mente, prevede che una somma afferente al medesimo anno ( dicembre 2023) debba essere corrispost­a nell’anno successivo ( gennaio 2024).

Su tale aspetto ha avuto modo di esprimersi l’agenzia delle Entrate ( risposta 468/ 2022), precisando che « è sufficient­e, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscon­o per l’applicazio­ne della tassazione separata e non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d'imposta nel quale l’accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrispost­e nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi ( pagamento nell’anno x+ 1 di emolumenti relativi all’anno x) per effetto del contratto collettivo » .

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