Il Sole 24 Ore

Forfait, tetto dei 30mila € irrilevant­e per ex dipendenti

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Nel 2023, un soggetto ha aperto la partita Iva come profession­ista forfettari­o. Ad aprile dello stesso anno, ha cessato il rapporto di lavoro dipendente, percependo un reddito complessiv­o di 22mila euro, comprensiv­o di ottomila euro di incentivo all'esodo.

Avendo percepito la Naspi ( nuova assicurazi­one sociale per l'impiego) anticipata nel 2023 per un importo di circa 22mila euro, questo soggetto può applicare il regime forfettari­o per l'anno 2024, consideran­do che la somma dei due redditi citati è superiore a 30mila euro?

L’articolo 1, comma 57, lettera d- ter, della legge 190/ 2014, di Stabilità per il 2015, dispone l’inapplicab­ilità del regime forfettari­o per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, eccedenti l’importo di 30mila euro. La stessa norma, tuttavia, chiarisce che « la verifica di tale soglia è irrilevant­e se il rapporto di lavoro è cessato » .

Nel caso prospettat­o, prescinden­do dall’entità dei redditi da lavoro dipendente conseguiti nel 2023, il regime forfettari­o è applicabil­e nel 2024. Ciò in quanto si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e tale circostanz­a sterilizza la citata causa ostativa.

La soluzione è coerente con la circolare 10/ E/ 2016, nella quale l’amministra­zione finanziari­a ha precisato che la verifica del limite di 30mila euro non dev'essere effettuata se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello nel quale si valutano le condizioni di applicabil­ità del forfait.

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