Forfait, tetto dei 30mila € irrilevante per ex dipendenti
Nel 2023, un soggetto ha aperto la partita Iva come professionista forfettario. Ad aprile dello stesso anno, ha cessato il rapporto di lavoro dipendente, percependo un reddito complessivo di 22mila euro, comprensivo di ottomila euro di incentivo all'esodo.
Avendo percepito la Naspi ( nuova assicurazione sociale per l'impiego) anticipata nel 2023 per un importo di circa 22mila euro, questo soggetto può applicare il regime forfettario per l'anno 2024, considerando che la somma dei due redditi citati è superiore a 30mila euro?
L’articolo 1, comma 57, lettera d- ter, della legge 190/ 2014, di Stabilità per il 2015, dispone l’inapplicabilità del regime forfettario per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, eccedenti l’importo di 30mila euro. La stessa norma, tuttavia, chiarisce che « la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato » .
Nel caso prospettato, prescindendo dall’entità dei redditi da lavoro dipendente conseguiti nel 2023, il regime forfettario è applicabile nel 2024. Ciò in quanto si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e tale circostanza sterilizza la citata causa ostativa.
La soluzione è coerente con la circolare 10/ E/ 2016, nella quale l’amministrazione finanziaria ha precisato che la verifica del limite di 30mila euro non dev'essere effettuata se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello nel quale si valutano le condizioni di applicabilità del forfait.