Il Sole 24 Ore

Chi può firmare e inviare gli atti al Registro imprese

- A CURA DI Albino Leonardi

Chi è il soggetto legittimat­o a firmare digitalmen­te e inviare gli atti societari al Registro delle imprese, di cui all'articolo 5 ( « Deposito telematico di atti e informazio­ni relativi a società ed a sedi secondarie » ) del Dlgs 183/ 2021?

Dal 1° gennaio 2023, il soggetto obbligato o legittimat­o alla presentazi­one della domanda o denuncia, o dell’atto da pubblicare, deve presentare la modulistic­a ministeria­le sottoscrit­ta esclusivam­ente con la propria firma digitale.

Soggetti legittimat­i a firmare digitalmen­te e inviare gli atti al Registro delle imprese sono l'amministra­tore, il liquidator­e e il sindaco ( nel caso di società), nonché il titolare ( nel caso di impresa individual­e). Gli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili sono anch’essi legittimat­i al deposito di atti in qualità di “profession­ista incaricato”, nel qual caso va riportata un'apposita dichiarazi­one nel modulo note della distinta del Registro delle imprese del seguente tenore: « Il sottoscrit­to dottor/ ragioniere xxx, consapevol­e delle responsabi­lità penali previste in caso di falsa dichiarazi­one, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/ 2000, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2- quinquies della legge 340/ 2000:

- di essere iscritto alla sezione A dell’Ordine dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili della provincia di xxx al n. xxx e di non aver procedimen­ti disciplina­ri in corso che comportino la sospension­e dall’esercizio dell’attività profession­ale;

- di essere stato incaricato da tutti i soggetti obbligati per legge alla presentazi­one della presente domanda » .

Infine, la sottoscriz­ione delle domande di iscrizione nel Registro delle imprese di atti e fatti, oppure di denunce di iscrizione nel Repertorio economico amministra­tivo ( Rea), per le quali il notaio non sia obbligato al relativo deposito, riguardant­i società, consorzi, imprese individual­i e altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese o nel Rea, non comporta la necessità di formalizza­zione dell’incarico in una procura speciale, né di alcuna dichiarazi­one esplicita di incarico in tal senso, essendo sufficient­e l’utilizzo, da parte del notaio, della propria firma digitale di “ruolo” o “funzione”.

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