Chi può firmare e inviare gli atti al Registro imprese
Chi è il soggetto legittimato a firmare digitalmente e inviare gli atti societari al Registro delle imprese, di cui all'articolo 5 ( « Deposito telematico di atti e informazioni relativi a società ed a sedi secondarie » ) del Dlgs 183/ 2021?
Dal 1° gennaio 2023, il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia, o dell’atto da pubblicare, deve presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.
Soggetti legittimati a firmare digitalmente e inviare gli atti al Registro delle imprese sono l'amministratore, il liquidatore e il sindaco ( nel caso di società), nonché il titolare ( nel caso di impresa individuale). Gli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono anch’essi legittimati al deposito di atti in qualità di “professionista incaricato”, nel qual caso va riportata un'apposita dichiarazione nel modulo note della distinta del Registro delle imprese del seguente tenore: « Il sottoscritto dottor/ ragioniere xxx, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/ 2000, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2- quinquies della legge 340/ 2000:
- di essere iscritto alla sezione A dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di xxx al n. xxx e di non aver procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale;
- di essere stato incaricato da tutti i soggetti obbligati per legge alla presentazione della presente domanda » .
Infine, la sottoscrizione delle domande di iscrizione nel Registro delle imprese di atti e fatti, oppure di denunce di iscrizione nel Repertorio economico amministrativo ( Rea), per le quali il notaio non sia obbligato al relativo deposito, riguardanti società, consorzi, imprese individuali e altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese o nel Rea, non comporta la necessità di formalizzazione dell’incarico in una procura speciale, né di alcuna dichiarazione esplicita di incarico in tal senso, essendo sufficiente l’utilizzo, da parte del notaio, della propria firma digitale di “ruolo” o “funzione”.