Le difficoltà per c/ c e utenze di neo- società ancora inattive
È prassi ormai consolidata che gli istituti di credito, per l’apertura del conto corrente, e i fornitori di utenze, per l’attivazione del servizio, chiedano alle società copia della visura camerale indicante l’inizio attività e, nel caso di società ancora inattiva, rifiutino l'apertura del c/ c o l'attivazione del servizio. In realtà, è facilmente intuibile che una società neocostituita possa non iniziare subito l’attività, ma abbia bisogno di un c/ c per le attività prodromiche all’inizio della stessa e, nel contempo, per iniziare l’attività, abbia preventivamente bisogno dell’attivazione delle utenze.
Vorrei sapere se quanto preteso da banche e fornitori di servizi è espressamente richiesto dalla normativa oppure se si è in presenza di una forzatura di interpretazione che non fa altro che complicare la vita delle aziende.
Quando sottoscriviamo un rapporto di conto corrente o di fornitura, stipuliamo un contratto. La nozione di contratto è contenuta nell'articolo 1321 del Codice civile, che lo definisce come un accordo tra due o più parti diretto a costituire, disciplinare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali. Poiché il contratto presuppone la presenza di almeno due parti, tutte le parti contrattuali, perché si realizzi il negozio, devono essere disponibili a stipularlo, nel senso che di norma non si può obbligare una parte a contrarre.
Tutto ciò per dire che non vi può essere un obbligo per le banche o per i fornitori a sottoscrivere un contratto con una società inattiva o appena costituita, pur comprendendo che è normale un periodo iniziale di non piena operatività e che l'inizio dell'attività va comunicato al Registro imprese all'avverarsi dell'operatività aziendale.
Siccome, comunque, ogni banca è libera di autodeterminarsi in casi simili, si consiglia di verificare se, nel caso in questione, vi siano banche più disponibili ad aprire un conto.