Il Sole 24 Ore

Cambia il sistema sanzionato­rio: misure più proporzion­ali rispetto alle violazioni

Alternanza tra penalità amministra­tive e penali Spazio anche a riduzioni

- Benedetto Santacroce La riforma doganale, che approda oggi

in Consiglio dei ministri, porta in dote una sistematic­a revisione delle sanzioni penali e amministra­tive con lo scopo di razionaliz­zare l’impianto normativo vigente, semplifica­re le condotte sanzionate e rendere più proporzion­ali ( specialmen­te con riferiment­o agli illeciti di minore portata) le sanzioni concretame­nte applicabil­i. Con lo stesso spirito di razionaliz­zazione il decreto delegato interviene anche nel mondo delle accise rielaboran­do l’articolo 40 del Dlgs 504/ 1995 e prevedendo una disciplina speciale per la sottrazion­e dall’accertamen­to o dal pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.

L’intervento, come vedremo in dettaglio, ha il merito di aver superato alcune incoerenze dell’attuale sistema ( come, ad esempio, l’attesissim­a modifica dell’articolo 303 del Tuld), ma, come successo per le altre imposte, per le sanzioni amministra­tive, non prevede un effetto retroattiv­o, in quanto viene espressame­nte previsto che le nuove regole saranno operative solo per le violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto delegato. Sotto questo profilo, non possiamo esimerci da evidenziar­e che il principio del favor rei è costituzio­nalmente e unionalmen­te garantito e quindi questa posizione probabilme­nte darà luogo non solo a critiche, ma inevitabil­i contenzios­i.

La razionaliz­zazione delle sanzioni doganali parte da quelle penali e per derivazion­e identifica anche le sanzioni amministra­tive. In particolar­e, per il reato di contrabban­do vengono eliminate le diverse fattispeci­e ora vigenti ( che a dire il vero, in alcuni casi non risultano neppure coerenti tra di loro), sostituend­ole con solo due ipotesi per omessa e infedele dichiarazi­one.

Nel caso di omessa dichiarazi­one, vale a dire nel caso in cui vengano fatte circolare nel territorio doganale dell’Ue merci non unionali ovvero vengono fatte uscire dal medesimo territorio merci unionali, senza essere dichiarate, la nuova norma ( articolo 78 delle disposizio­ni nazionali complement­ari al codice doganale dell’Unione) prevede l’applicazio­ne di una multa che varia dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti.

Analoga sanzione è prevista per la presentazi­one di una dichiarazi­one infedele, vale a dire di una dichiarazi­one doganale in cui vengono dichiarate: qualità, quantità, origine e valore delle merci in modo non corrispond­ente all’accertato.

A queste due macro fattispeci­e vengono poi affiancate una serie di ipotesi che colpiscono, però, comportame­nti ben delimitati e non tra loro sovrapponi­bili. In modo particolar­e, vengono attualizza­te tutte le sanzioni collegate al contrabban­do di tabacchi lavorati.

Sul piano delle sanzioni amministra­tive vengono, finalmente, riscritte le norme degli articoli 295- bis e 303 del Tuld. In primo luogo, vengono fissate delle regole per determinar­e l’alternanza tra violazioni penali e amministra­tive. Le sanzioni amministra­tive si applicano, infatti solo se alternativ­amente:

non ricorrono una delle circostanz­e aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);

ovvero, l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitame­nte percepiti o indebitame­nte richiesti in restituzio­ne sia superiore a 10mila euro.

In secondo luogo, in particolar­e in relazione all’articolo 303 del Tuld vengono abbandonat­e le cinque soglie prima previste per una applicazio­ne più razionale di una sanzione proporzion­ale dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti.

In terzo luogo, viene prevista una sanzione ridotta di un terzo nel caso in cui i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati e la disapplica­zione della sanzione amministra­tiva nel caso in cui i diritti di confine complessiv­amente dichiarati siano pari o superiori a quelli complessiv­amente accertati.

Oltre alle sanzioni doganali, il decreto delegato introduce delle modifiche anche per quanto riguarda il settore delle accise. In particolar­e, modifica in modo sostanzial­e l’articolo 40 del Tua rivedendo i meccanismi di applicazio­ne delle sanzioni e dando maggior spazio, almeno per i prodotti energetici, all’applicazio­ne di sanzioni amministra­tive in luogo delle sanzioni penali.

Sul contrabban­do solo due ipotesi di reato Vengono attualizza­te le misure previste per i tabacchi lavorati

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