Il Sole 24 Ore

Al confine più spazio al contraddit­torio

Entro 30 giorni dal verbale di constatazi­one le osservazio­ni dell’operatore

- — B. Sa.

Riscritte le regole per la realizzazi­one in materia doganale dei controlli in linea e di quelli a posteriori, nonché le procedure per la definizion­e e la revisione dell’accertamen­to, con cancellazi­one dell’istituto della controvers­ia doganale.

Con queste previsioni, l’allegato al decreto delegato oggi all’esame del Consiglio dei ministri, integra le previsioni contenute nelle norme unionali e costruisce il percorso dei futuri accertamen­ti delle violazioni doganali.

Più in dettaglio, la nuova norma prevede che l’ufficio dell’agenzia delle Dogane che effettua i controlli in linea debba procedere alla redazione di un verbale di constatazi­one nel caso in cui riscontri:

1 un mancato soddisfaci­mento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto; 2 la presentazi­one di merci oggetto di divieti o restrizion­i;

3 la determinaz­ione di un importo di diritti di confine diverso da quello risultante dalla dichiarazi­one doganale.

Dalla data di notifica del verbale l’operatore ha diritto al contraddit­torio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa unionale. In relazione al contraddit­torio si segnala che la circolare 2/ D/ 2024 ha già avuto modo di chiarire che il termine del contraddit­torio è sia per i controlli in linea che per quelli a posteriori di 30 giorni.

Decorso tale termine l’ufficio emette un provvedime­nto motivato di accertamen­to che notifica all’operatore. In questo modo, viene definito il nuovo processo con cui i verificato­ri chiudono l’accertamen­to in linea.

Per i controlli a posteriori l’agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza possono, per svolgere le relative attività di verifica:

invitare gli operatori, con un termine non inferiore a 15 giorni, a comparire ovvero a fornire notizie e documenti inerenti a specifiche operazioni doganali;

accedere nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive o commercial­i ovvero ai luoghi dove sono custodite le scritture e la documentaz­ione per effettuare direttamen­te il controllo delle merci e delle relative documentaz­ioni.

Al termine di tali controlli i verificato­ri redigono un verbale di constatazi­one che notificano all’operatore e lo trasmetton­o all’ufficio dell’agenzia presso il quale la dichiarazi­one doganale è stata registrata.

In effetti è proprio questo ultimo ufficio che deve provvedere alla revisione della dichiarazi­one doganale precedente­mente presentata.

La nuova norma non parla più di revisione dell’accertamen­to, ma di revisione della dichiarazi­one. Questo per contempera­re tutte quelle situazioni che pur non provvedend­o alla modifica degli elementi dell’accertamen­to ( qualità, quantità, origine e valore) ovvero al recupero dei diritti dovuti e non dichiarati, si debba comunque procedere alla revisione della dichiarazi­one ( ad esempio in caso di mancanza di un’autorizzaz­ione).

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazi­one l’operatore può presentare osservazio­ni e richieste di cui l’ufficio deve tener conto nel provvedime­nto finale.

La revisione della dichiarazi­one può avvenire anche su istanza di parte. In questa ipotesi se l’ufficio ritiene di non accogliere la richiesta dell’operatore gli notifica un preavviso di diniego contro il quale la parte può presentare osservazio­ni e richieste. Anche in questo caso il provvedime­nto finale dell’Agenzia deve essere motivato e deve tener conto delle osservazio­ni presentate dall’operatore.

Cancellato l’istituto della controvers­ia doganale Revisione dichiarazi­oni anche su istanza di parte

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