Nella relazione al bilancio perdite senza più deroghe
Pubblicati i nuovi modelli aggiornati nella doppia versione Nelle linee guida anche l’ipotesi di segnalazione dell’organo amministrativo
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei modelli di relazione sul bilancio del collegio sindacale non incaricato della revisione legale e la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito web del Consiglio nazionale.
Pur trattandosi di aggiornamenti delle versioni pubblicate lo scorso anno, è doveroso segnalare alcune delle ( poche) modifiche apportate dalle commissioni. È altrettanto importante ricordare che i modelli di relazione rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto dall’organo di controllo sia nella sua composizione collegiale sia in quella monocratica – il “sindaco unico” – nominato nelle Srl.
I contenuti dei modelli non si discostano dalle precedenti versioni e, come nel passato, nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si privilegia e si suggerisce la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistematico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.
In considerazione delle misure straordinarie che, quale retaggio della pandemia, impattano anche quest’anno sulla redazione del bilancio dell’esercizio, i modelli tengono conto delle deroghe straordinarie relative alla sospensione degli ammortamenti ( estesa all’esercizio 2023 dall’articolo 3, comma 8, del Dl 198/ 2022, “Milleproroghe”) e della possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante ( prorogata all’esercizio 2023 dal Dm 14 settembre 2023). Invece non è stata più riproposta la norma che ha consentito di sospendere gli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti. Proprio l’attività di vigilanza su tale aspetto assume una particolare importanza. Ebbene nel caso in cui la società abbia nel passato deliberato di fruire della sospensione prevista dall’articolo 6 dl 23/ 2020, il Collegio verificherà che il prospetto riportato nella nota integrativa 2023 fornisca, in base all’articolo 6, distinta evidenza delle perdite rilevanti emerse nel corso dell’esercizio 2020 e/ o nel corso dell’esercizio 2021 e/ o nel corso dell’esercizio 2022, con specificazione della loro origine e del loro ammontare, nonché delle movimentazioni, intervenute nel corso dell’esercizio o degli esercizi, a seconda che si tratti di perdita relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, o di perdita relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, o di perdita relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 o di perdite relative a ciascuno dei tre esercizi.
La relazione sviluppa inoltre le ipotesi in cui il collegio abbia effettuato o sia stato destinatario delle segnalazioni previste nel Codice della crisi. Si è presa in considerazione, ad esempio, l’ipotesi in cui i sindaci abbiano effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione ( ex articolo 25- octies), e all’esito della stessa, l’organo di amministrazione, dopo aver fornito al Collegio un’adeguata risposta, abbia presentato istanza per la composizione negoziata.
A questi aspetti è dedicato, inter alia, il paragrafo 1 ( Segnalazione all’organo di amministrazione ex articolo 25- octies) della relazione in cui tutta l’attività svolta dai sindaci nel corso dell’esercizio trova la sua sintesi annuale per i soci.