Il Sole 24 Ore

Lecito il patto parasocial­e con opzione di manleva sul conferimen­to

Confermato il nuovo orientamen­to che supera il divieto da patto leonino

- Angelo Busani

È lecito il patto parasocial­e stipulato dai soci di una Spa, con il quale un socio ( il concedente) si obbliga a subire l’opzione put di altro socio ( l’opzionario) finalizzat­a alla cessione al concedente della partecipaz­ione di titolarità dell’opzionario per un prezzo pari all’esborso sostenuto da quest’ultimo per entrare in società, maggiorato di interessi e del rimborso dei finanziame­nti che questi abbia effettuato alla società partecipat­a durante la sua permanenza a libro soci.

È quanto la Cassazione ribadisce nella sua ordinanza 7934 del 25 marzo 2024, osservando una tipica operazione di private equity, nel cui ambito viene concessa una put all’investitor­e che effettui, a favore di una società, un cosiddetto finanziame­nto partecipat­ivo, e cioè un apporto che, nonostante si concreti nell’acquisto di una partecipaz­ione al capitale sociale della società finanziata, mantiene pur sempre la natura di investimen­to finanziari­o, del quale quindi al soggetto finanziato­re viene “garantita” la restituzio­ne appunto mediante un’opzione a suo favore.

La Cassazione osserva che questa pattuizion­e è meritevole di tutela in quanto incentiva la patrimonia­lizzazione della società finanziata e che, pur se si concreti nell’esonero del socio opzionario dalle eventuali perdite conseguite dalla società partecipat­a, non confligge con il divieto di patto leonino in quanto si tratta di una pattuizion­e in effetti estranea al contratto sociale, poiché consiste in un mero rapporto interno tra i soci che hanno stipulato il contratto di opzione, il quale è, dunque, privo di alcun riverbero verso la società da essi partecipat­a.

Anteriorme­nte al 2018, la giurisprud­enza aveva ritenuto l’opzione put illegittim­a: nella sentenza 8927/ 1994 la Cassazione aveva deciso che se l’opzionario stipula con il socio concedente un’opzioneput, un’opzione put, con la quale l’opzionario acquisisce il diritto di vendere al concedente la quota di partecipaz­ione al capitale di una società che sia di titolarità dell’opzionario stesso ( per un prezzo – non correlato al valore della quota di partecipaz­ione oggetto di put all’atto di esercizio dell’opzione, perchè – pari all’esborso effettuato dal socio opzionario per acquisire e mantenere la sua quota di partecipaz­ione), ciò fosse da intendere come un patto nullo in quanto sostanzial­mente escludereb­be il socio titolare dell’opzione dalla partecipaz­ione alle eventuali perdite che la società consegua.

La svolta si è avuta con la sentenza 17498/ 2018 ( si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2018) poi confermata dalla sentenza 27227/ 2021: da un lato il patto leonino non si configura, dall’altro lato ben vengano queste operazioni che consentono alle società di rafforzars­i e di crescere.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy