Il Sole 24 Ore

Sportivi, contributi anche oltre il massimale

Per il Fis e il fondo di garanzia del Tfr vale la retribuzio­ne effettiva

- Circolare Inps Jessica Pettinacci Gabriele Sepio

Con la circolare 50/ 2024 Inps ha fornito ulteriori indicazion­i sugli aspetti operativi legati al trattament­o pensionist­ico dei lavoratori sportivi.

Quest’ultimi, ove siano inquadrati con rapporto di lavoro subordinat­o con gli enti sportivi, a prescinder­e dal settore profession­istico o dilettanti­stico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi. Nello stesso senso, in assenza di disposizio­ni speciali, la riforma dello sport ha previsto il rinvio alla disciplina vigente a tutela delle assicurazi­oni “minori” ( malattia, infortunio, gravidanza eccetera) e specificat­o i relativi obblighi di finanziame­nto.

È il caso, ad esempio, delle tutele relative agli assegni per il nucleo familiare, per le quali è previsto a carico degli enti, quali datori di lavoro, l’applicazio­ne delle stesse aliquote contributi­ve previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Va peraltro segnalata l’ul

Le disposizio­ni si applicano per i lavoratori dipendenti a prescinder­e dalla qualifica profession­ale

Per le assicurazi­oni minori valgono le stesse aliquote degli iscritti al fondo lavoratori dipendenti

teriore specifica, inserita in sede di correttivo- bis ( legge 191/ 2023). Vale a dire quella norma di interpreta­zione autentica secondo la quale i lavoratori subordinat­i sportivi, a prescinder­e dalla qualifica profession­ale, sono soggetti all’applicazio­ne del massimale annuo della base contributi­va che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalier­i.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di versamento in capo all’ente/ datore di lavoro anche in misura eccedente con riguardo a due ipotesi contributi­ve. La prima riguarda il finanziame­nto del fondo di garanzia, ove il lavoratore sportivo maturi il trattament­o di fine rapporto. L’altra riguarda, invece, il finanziame­nto del fondo di integrazio­ne salariale ( Fis).

Proprio con riguardo a questi casi Inps interviene a fornire le istruzioni per le modalità di compilazio­ne dei flussi uniemens per le quote di retribuzio­ne. Ciò al fine di consentire, in sostanza, il versamento della sola contribuzi­one dovuta relativa a Fis e fondo di garanzia per le quote eccedenti il massimale contributi­vo. In particolar­e, per l’esposizion­e della quota di retribuzio­ne eccedente il massimale retributiv­o giornalier­o o annuo e relative contribuzi­oni dovute per i lavoratori sportivi subordinat­i, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzan­do nella sezione del flusso uniemens gli appositi elementi previsti.

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