Sportivi, contributi anche oltre il massimale
Per il Fis e il fondo di garanzia del Tfr vale la retribuzione effettiva
Con la circolare 50/ 2024 Inps ha fornito ulteriori indicazioni sugli aspetti operativi legati al trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.
Quest’ultimi, ove siano inquadrati con rapporto di lavoro subordinato con gli enti sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi. Nello stesso senso, in assenza di disposizioni speciali, la riforma dello sport ha previsto il rinvio alla disciplina vigente a tutela delle assicurazioni “minori” ( malattia, infortunio, gravidanza eccetera) e specificato i relativi obblighi di finanziamento.
È il caso, ad esempio, delle tutele relative agli assegni per il nucleo familiare, per le quali è previsto a carico degli enti, quali datori di lavoro, l’applicazione delle stesse aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Va peraltro segnalata l’ul
Le disposizioni si applicano per i lavoratori dipendenti a prescindere dalla qualifica professionale
Per le assicurazioni minori valgono le stesse aliquote degli iscritti al fondo lavoratori dipendenti
teriore specifica, inserita in sede di correttivo- bis ( legge 191/ 2023). Vale a dire quella norma di interpretazione autentica secondo la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di versamento in capo all’ente/ datore di lavoro anche in misura eccedente con riguardo a due ipotesi contributive. La prima riguarda il finanziamento del fondo di garanzia, ove il lavoratore sportivo maturi il trattamento di fine rapporto. L’altra riguarda, invece, il finanziamento del fondo di integrazione salariale ( Fis).
Proprio con riguardo a questi casi Inps interviene a fornire le istruzioni per le modalità di compilazione dei flussi uniemens per le quote di retribuzione. Ciò al fine di consentire, in sostanza, il versamento della sola contribuzione dovuta relativa a Fis e fondo di garanzia per le quote eccedenti il massimale contributivo. In particolare, per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi subordinati, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione del flusso uniemens gli appositi elementi previsti.