Il Sole 24 Ore

Ccnl commercio, contratti a tempo per saldi e feste e nuove aperture

Individuat­e le causali che consentono di superare la durata di 12 mesi

- Giampiero Falasca

L’articolo 71- bis dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo del settore commercio dà attuazione alle norme approvate lo scorso anno ( Dl 48/ 2023) in materia di lavoro a termine e definisce quali sono le causali che consentono la proroga o il rinnovo, dopo la durata di 12 mesi, dei rapporti a termine.

Si tratta di “casi” ( non solo esigenze aziendali, ma anche situazioni esterne all’impresa) che ciascun datore di lavoro dovrà « dettagliar­e specificat­amente » nel contratto: un’indicazion­e corretta, che dimostra la consapevol­ezza circa il giusto percorso da utilizzare per evitare problemi di tenuta legale dei rapporti. Applicando i criteri elaborati in passato dalla giurisprud­enza, i datori dovranno, in particolar­e, specificar­e di volta in volta i motivi per cui ricorrono alla singola fattispeci­e prevista dal Ccnl; non è possibile prevede l’intensità della descrizion­e che sarà richiesta in caso di contenzios­o, ma sarebbe opportuno evitare la semplice ripetizion­e delle clausole collettive.

L’elenco dei casi che consentono la proroga e il rinnovo oltre i 12 mesi è costruito intorno alle esigenze del settore. Un gruppo di casi riguarda i periodi di lavoro. Si va dai lavoratori assunti nei periodi interessat­i dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, a quelli assunti nei periodi di fiere, senza dimenticar­e le festività natalizie ( tra il 15 novembre e il 15 gennaio) e le festività pasquali.

Un altro gruppo di casi è, invece, legato alla tipologia di attività che deve essere svolta. C’è la causale della « riduzione impatto ambientale » , che interessa lavoratori assunti con specifiche profession­alità e impiegati direttamen­te nei processi organizzat­ivi o produttivi di questo tipo, e quella del « terziario avanzato » , che riguarda gli assunti per specifiche mansioni di progettazi­one, di realizzazi­one e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali. Nello stesso gruppo rientra la causale della « digitalizz­azione » , relativa a lavoratori con specifiche profession­alità assunti per lo sviluppo di metodologi­e e di nuove competenze in ambito digitale.

Ci sono, infine, i casi legati a particolar­i andamenti del ciclo produttivo: l’ipotesi delle « nuove aperture » , che copre i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva o operativa e ristruttur­azioni nel periodo massimo di 24 mesi, e quella di « incremento temporaneo » , che include lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi.

L’approvazio­ne delle nuove regole è un banco di prova importante per la recente riforma: le aziende dovranno scrivere bene le causali, seguendo le indicazion­i offerte dallo stesso Ccnl in tema di necessaria specificit­à.

La firma del rinnovo determina anche un altro effetto: dalla data di efficacia del contratto, viene meno la possibilit­à di definire le causali a livello individual­e, riconosciu­ta in via transitori­a solo in mancanza di normativa collettiva.

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