Ccnl commercio, contratti a tempo per saldi e feste e nuove aperture
Individuate le causali che consentono di superare la durata di 12 mesi
L’articolo 71- bis dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo del settore commercio dà attuazione alle norme approvate lo scorso anno ( Dl 48/ 2023) in materia di lavoro a termine e definisce quali sono le causali che consentono la proroga o il rinnovo, dopo la durata di 12 mesi, dei rapporti a termine.
Si tratta di “casi” ( non solo esigenze aziendali, ma anche situazioni esterne all’impresa) che ciascun datore di lavoro dovrà « dettagliare specificatamente » nel contratto: un’indicazione corretta, che dimostra la consapevolezza circa il giusto percorso da utilizzare per evitare problemi di tenuta legale dei rapporti. Applicando i criteri elaborati in passato dalla giurisprudenza, i datori dovranno, in particolare, specificare di volta in volta i motivi per cui ricorrono alla singola fattispecie prevista dal Ccnl; non è possibile prevede l’intensità della descrizione che sarà richiesta in caso di contenzioso, ma sarebbe opportuno evitare la semplice ripetizione delle clausole collettive.
L’elenco dei casi che consentono la proroga e il rinnovo oltre i 12 mesi è costruito intorno alle esigenze del settore. Un gruppo di casi riguarda i periodi di lavoro. Si va dai lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, a quelli assunti nei periodi di fiere, senza dimenticare le festività natalizie ( tra il 15 novembre e il 15 gennaio) e le festività pasquali.
Un altro gruppo di casi è, invece, legato alla tipologia di attività che deve essere svolta. C’è la causale della « riduzione impatto ambientale » , che interessa lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi o produttivi di questo tipo, e quella del « terziario avanzato » , che riguarda gli assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali. Nello stesso gruppo rientra la causale della « digitalizzazione » , relativa a lavoratori con specifiche professionalità assunti per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale.
Ci sono, infine, i casi legati a particolari andamenti del ciclo produttivo: l’ipotesi delle « nuove aperture » , che copre i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva o operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi, e quella di « incremento temporaneo » , che include lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi.
L’approvazione delle nuove regole è un banco di prova importante per la recente riforma: le aziende dovranno scrivere bene le causali, seguendo le indicazioni offerte dallo stesso Ccnl in tema di necessaria specificità.
La firma del rinnovo determina anche un altro effetto: dalla data di efficacia del contratto, viene meno la possibilità di definire le causali a livello individuale, riconosciuta in via transitoria solo in mancanza di normativa collettiva.