Il Sole 24 Ore

Imu, esenzione doppia per gli immobili contigui dei coniugi

Eliminato le disparità tra situazioni familiari e catastali

- Cgt Lombardia

È esente da Imu l’abitazione principale da individuar­si nell’immobile, iscritto o iscrivibil­e nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliar­e, nel quale il possessore dimora abitualmen­te e risiede anagrafica­mente. Il fatto che due immobili, ciascuno di proprietà di uno dei coniugi, siano adiacenti e non distanti l’uno dall’altro non inficia il diritto all’esenzione. Ciò in ossequio alla più recente giurisprud­enza costituzio­nale che ha inteso eliminare disparità di trattament­o ingiustifi­cate correlate a distinzion­i tra situazioni familiari/ catastali di svariato genere. Così si è pronunciat­a la Cgt della Lombardia con la sentenza n. 894 del 22 marzo 2024 che ha ribaltato l’esito del primo grado di giudizio.

L’iter motivazion­ale ha preso le mosse dalle circostanz­e di fatto non contestate ovvero dello stato di coniugio dei proprietar­i dei due appartamen­ti insistenti sulla medesima via in cui entrambi avevano stabilito la loro residenza anagrafica e vi dimoravano stabilment­e. I due immobili, inoltre, erano contigui, ancorché catastalme­nte separati, come emergeva dalla documentaz­ione versata in atti ( rogiti notarili, fotografia del pianerotto­lo con i due portoncini di ingresso, stato di famiglia con i due figli ecc.).

I giudici d’appello hanno, quindi, rivalutato, rispetto alla decisione di prime cure, la portata della citata sentenza della Corte costituzio­nale nella misura in cui ha di fatto stabilito che la norma secondo cui « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibil­e nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliar­e, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmen­te e risiedono anagrafica­mente » , va “sostituita” con la seguente: « Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibil­e nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliar­e, nel quale il possessore dimora abitualmen­te e risiede anagrafica­mente » .

I giudici tributari hanno ritenuto che la Consulta, con la suddetta riscrittur­a della disciplina, ha voluto eliminare disparità di trattament­o ingiustifi­cate che si realizzere­bbero distinguen­do tra situazioni familiari/ catastali del più svariato genere: come, ad esempio, fra persone coniugate ( che sarebbero tenute al tributo) e persone unite da vincoli più o meno stabili di convivenza ( che ne sarebbero esentate) o anche per immobili situati in comuni diversi ancorché confinanti ( per i quali si applichere­bbe l’esenzione) e nello stesso comune ma ad indirizzi ai due capi della città che non ne potrebbero beneficiar­e ( cosa che può non di rado verificars­i, specie in comuni di grosse dimensioni). È proprio per evitare disparità di trattament­o, ha concluso la Corte lombarda, che i giudici costituzio­nali hanno richiesto due soli requisiti: residenza e domicilio effettivo.

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